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DURANTE LA MEDIAZIONE POSSONO PARTECIPARE ANCHE SOLO I DIFENSORI DELLE PARTI

TRIBUNALE DI VERONA

Nella sentenza viene emessa una sanzione per la mancata partecipazione al processo di mediazione che hanno assunto le convenute sollecitando implicitamente delle sanzioni da parte del giudice. Durante l’incontro la banca partecipò alla fase stragiudiziale tramite il proprio difensore mentre l’altra disertò l’incontro dichiarando che la sua assenza era giustificata per l’effettiva presenza del suo difensore il quale però per un improvviso impedimento ,chiarito anche nel verbale, non poté presentarsi.
Infatti il comportamento tenuto dalla banca integra a pieno la partecipazione al processo di mediazione. Bisogna ricordare che durante il processo di mediazione non è indispensabile che le parti siano fisicamente presenti ma queste possono essere rappresentate anche dai propri difensori.
Il giudice però mostra di disapprovare questo orientamento e ritiene che al processo di mediazione debbano partecipare personalmente anche le parti coinvolte e non soltanto i difensori nonostante non ci sia nessuna norma che vieti questa procedura.
Alla fine il rapporto conciliativo non viene raggiunto dalle parti per la mancata partecipazione di una di queste al procedimento di mediazione senza nemmeno fornire una spiegazione portando così il giudice a condannare il suo comportamento procedendo con la sanzione.

Potete trovare la sentenza integrale al link http://www.conciliazionecila.it/2016/11/17/non-necessario-le-parti-partecipano-alla-mediazione-basta-anche-solo-difensore/

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