Cass., Sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio – 13 aprile 2017, n. 9557 La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9557/2017, ha nuovamente affermato che, per le materie indicate all’art. 5 del D.lgs. 28/2010, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda giudiziale. Pertanto, qualora il tentativo di mediazione non fosse stato esperito, il Giudice dovrà assegnare un termine per la presentazione della domanda di mediazione. In detta ipotesi, quindi, si verificherà un semplice differimento dell’attività giudiziale di un processo, restando, tuttavia, ferme tutte le eventuali decadenze e…
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