Cass., Sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio – 13 aprile 2017, n. 9557 La Corte di Cassazione, con"> Cass., Sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio – 13 aprile 2017, n. 9557 La Corte di Cassazione, con">

Avete dubbi sulla procedibilità della domanda di mediazione? La Cassazione scioglie questo dubbio con l’ordinanza n. 9557/2017

Cass., Sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio – 13 aprile 2017, n. 9557 La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9557/2017, ha nuovamente affermato che, per le materie indicate all’art. 5 del D.lgs. 28/2010, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda giudiziale. Pertanto, qualora il tentativo di mediazione non fosse stato esperito, il Giudice dovrà assegnare un termine per la presentazione della domanda di mediazione. In detta ipotesi, quindi, si verificherà un semplice differimento dell’attività giudiziale di un processo, restando, tuttavia, ferme tutte le eventuali decadenze e preclusione già verificatesi. Più precisamente, la Corte ha affermato che: “La corte di appello ha osservato che la mediazione costituisce condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, e che, in mancanza di essa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, il giudice opera un semplice rinvio della “successiva udienza” (“il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”). Di conseguenza, laddove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte, e restano pertanto ferme le decadenze già verificatesi. L’interpretazione della disposizione operata dalla corte di appello va condivisa. Se il legislatore avesse inteso stabilire l’inefficacia delle attività processuali svolte in mancanza del previo procedimento di mediazione sarebbe stata prevista la semplice dichiarazione di improcedibilità della domanda e la chiusura del giudizio instaurato senza previo ricorso al tentativo di mediazione, con la necessità di instaurarne uno nuovo, ovvero la rinnovazione degli atti processuali già espletati. È invece prevista la rilevabilità del difetto della condizione di procedibilità, solo su eccezione di parte o su rilievo di ufficio del giudice non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, con il limitato effetto di provocare un mero rinvio della successiva udienza a data posteriore allo svolgimento del procedimento. Se ne ricava che le attività processuali svolte sono valide ed efficaci e quindi che le eventuali preclusioni già maturate restano ferme nel corso del successivo svolgimento del giudizio.” Cass., Sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio – 13 aprile 2017, n. 9557

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