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ATTUAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO SE L’OPPONENTE NON SI PRESENTA

Alla data prevista le parti avevano precisato le rispettive conclusioni e alla causa venivano assegnati i venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del deposito della memoria di replica. Entrambe hanno la funzione di illustrare le ragioni già accettate dalle parti nei precedenti atti processuali. Alla prima udienza la Banca chiedeva la concessione dell’esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e gli opponenti rilevavano che la controversia rientra tra quelle per cui si prevede il processo di mediazione. Nelle successive ordinanze venne assegnato alla Banca un ulteriore termine per integrare la domanda di mediazione visto che venne rilevata l’incompletezza della documentazione. Infine nell’udienza successiva le parti venivano invitate a precisare quali sono le decisioni dei loro accordi.
Dall’analisi della documentazione risulta che gli opponenti su cui grava l’onere di intraprendere la mediazione hanno presentato la domanda oltre il termine perentorio dei 15 giorni assegnato dal Tribunale incorrendo così nella sanzione dell’improcedibilità del giudizio. La parte che ha interesse ad evitare la improcedibilità della domanda deve chiedere al mediatore di attivarsi per organizzare l’incontro tra le parti. E’ ritenuto inoltre che ai fini delle condizioni di procedibilità della domanda le controparti debbano presentarsi personalmente all’incontro con il mediatore assistite dai loro avvocati.
Pertanto nella sentenza civile del Tribunale di Caltanissetta il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda e la conferma del decreto opposto compensando interamente le spese di lite tra le parti.

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