Tribunale di Roma, ordinanza 19.12.2016 A cura del Mediatore Avv. Emanuela Palamà da Lecce. Commen"> Tribunale di Roma, ordinanza 19.12.2016 A cura del Mediatore Avv. Emanuela Palamà da Lecce. Commen">

NELLA MEDIAZIONE DELEGATA LE PARTI DEVONO PRESENTARSI E SUPERARE IL PRIMO INCONTRO

Conciliazione Cila 0

Tribunale di Roma, ordinanza 19.12.2016

A cura del Mediatore Avv. Emanuela Palamà da Lecce.

Commento
Quando il giudice invita le parti ad avviare una mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 bis D.Lgs. 28/2010, si tratta non più di un semplice invito, bensì di un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, un preventivo vaglio, l’esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l’ha disposto.
Per tali ragioni le parti devono partecipare personalmente in mediazione e superare il primo incontro informativo.
La violazione ingiustificata dell’invito del giudice, oltre ad incidere sulla procedibilità della domanda, può costituire il presupposto per la condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 del codice di rito.
Per leggere il testo integrale clicca qui
3110 Totale visite 8 Visite oggi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *