Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 10.10.2016 A cura del Mediatore Avv. Mario Antonio Stoppa da Lecc"> Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 10.10.2016 A cura del Mediatore Avv. Mario Antonio Stoppa da Lecc">

IL MEDIATORE PUÒ FORMULARE UNA PROPOSTA AVVALENDOSI DI UN CONSULENTE

Conciliazione Cila 0

Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 10.10.2016

A cura del Mediatore Avv. Mario Antonio Stoppa da Lecce.
Letto 585 dal 03/11/2016

Commento:

Per il Tribunale di Napoli la mancata adesione del convenuto non limita i poteri del mediatore che può formulare una proposta anche avvalendosi di un consulente tecnico iscritto presso l’albo del tribunale.
Detta proposta, però, dovrà essere comunicata alla parte assente, insieme all’avviso sulle conseguenze che ne discendono in caso di mancata accettazione (ar.13 commi 1 e 2 D.Lgs. 28/2010).
Sul mediatore, invece, grava l’onere di verbalizzare l’eventuale mancata partecipazione di uno o più parti agli incontri di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.
Ed infatti, solo leggendo il contenuto del verbale di mediazione il giudice potrà valutare il regolare svolgimento della procedura di mediazione, ed applicare le sanzioni di legge previste per la mancata partecipazione personale delle parti e la mancata adesione del convenuto (che vanno dalla improcedibilità della domanda, per l’istante, alla sanzione di una somma pari al contributo unificato del giudizio, per il convenuto, oltre l’applicazione dell’art. 96 comma 3 cpc, secondo alcuna giurisprudenza di merito).
Per leggere il testo integrale clicca qui
3804 Totale visite 8 Visite oggi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *