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LA SOLUZIONE CONCILIATIVA PUO’ ESSERE PERSEGUITA DA UN MEDIATORE

Conciliazione Cila 0

Dopo la recente introduzione normativa dell’art.185 bis c.p.c., la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa a processo instaurato, dipende dalla esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto. La logica sottesa alla norma si fonda sull’evidenza del dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti, sia fin dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro, e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare. Una tale soluzione, se assunta senza un preconcetto antagonismo giudiziario ma con reciproca e rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe. In applicazione della norma in esame, il giudice afferma che le parti, dopo il suo invito, hanno l’opportunità di far propria la sua proposta conciliativa o di svilupparne una autonomamente, anche attraverso il ricorso alla mediazione civile, vale a dire ad un procedimento in cui le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio di un mediatore professionista e di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà. Quindi, la possibilità di demandare le parti ad un organismo di mediazione, può aversi anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice: qui, alle parti, sulla base di tale proposta, si assegna termine fino alla data dell’udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole (che se raggiunto, andrà deserta), ed in caso di mancato accordo, potranno, in quella sede fissare a verbale le rispettive posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96, comma 3, c.p.c.

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