MEDIAZIONE E TERMINE PERENTORIO PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l’anno 2014, del Tribunale di Cagliari promossa da:
parte mutuataria
CONTRO
Banca mutuante
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione passato alla notifica in data 18.9.2014 la mutuataria ha convenuto al giudizio di questo tribunale la Banca esponendo di avere ottenuto dalla convenuta con contratto del 27.6.2007 un mutuo fondiario dell’importo di euro 105.000,00 da restituire in 420 rate mensili, contratto la cui disciplina in ordine alla determinazione degli interessi era nulla per violazione della normativa antiusura di cui alla legge n.108/96, ha chiesto che, previo accertamento di tale nullità la Banca convneuta venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento dei danni.
1.1 Ritualmente costituitesi in giudizio al Banca ha eccepito in via preliminare di rito l’improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 28/2010 e nel merito si è opposta all’accoglimento delle avverse domande contestandone la fondatezza.
1.2. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata, quindi, tenuta a decisione ai sensi dell’art. 281 sexies cpc sulle conclusioni delle parti come in atti e in data odierna è stata data lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo.
2. La questione preliminare relativa alla procedibilità della domanda.
Il presente giudizio ha ad oggetto una controversia in materia di “contratti bancari”, rispetto alla quale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Rilevata la mancata instaurazione ante causam del suddetto procedimento, il giudice istruttore, con ordinanza resa fuori udienza in data 15.3.2016 ha rinviato la trattazione della causa all’udienza el 24.6.2016 assegnando, nel cntempo, alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del d.lsg.28/2010.
In virtù dell’art. 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010 “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia” e, pertanto, nel caso di specie, la procedura di mediazione avrebbe dovuto essere incardinata presso un organo avente sede nel circondario del Tribunale di Cagliari.
L’odierno attore non ha dato seguito al provvedimento giudiziale del 15.3.2016 e non ha instaurato la procedura di mediazione.
Il mancato deposito di una rituale istanza idonea ad instaurare il procedimento di mediazione risulta comprovato in causa della nota informativa inviata dall’Organismo di Mediazione della C.C.I.I.A.A. di Cagliari in data 4.11.2016 a seguito di richiesta formulata da questa A.G. ai sensi dell’art.213 cpc con ordinanza resa all’udienza del 14.10.2016, da cui emerge come agli atti di tale Organismo non risulta essere presente nessuna domanda a nome della mutuataria.
Il termine di quindi giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione ha – in ragione della sua funzione e delle conseguenze decadenziali che il suo mancato rispetto determinato – natura perentoria (in tal senso vedi Tribunale di Napoli sentenza del 14.3.2016 ed ivi i richiami giurisprudenziali di legittimità e di merito), così che dal suo mancato rispetto consegua la necessità per il giudice di emettere una pronunzia di rito contenente la declaratoria della improcedibilità del processo.
Le conseguenze pratiche in ordine alla declaratoria nella presente vicenda della improcedibilità della domanda non muterebbero neppure ove si accedesse alla tesi che considera ordinatorio – e non perentorio – il termine in questione. E ciò in quanto detto termine, nel caso in esame, è comunque venuto a scadere senza che l’attrice ne abbia mai richiesto una tempestiva proroga (sugli effetti della scadenza del termine ordinatorio vedi Tribunale di Como sentenza del 12.1.2015).
In tali condizioni l’eccezione di improcedibilità proposta dalla parte convenuta è fondata e merita di essere accolta.
Dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna della parte attrice, quale soccombente, alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalla Mutuataria nei confronti della Banca, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, le dichiara improcedibili e condanna parte attrice alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese processuali che liquida in complessivi 1.723,28 di cui €. 405.00 per la fase di studio, € 405,00 per la fase introduttiva e € 202,50 per la fase istruttoria ed € 486,00 per la fase decisoria, oltre gli accessori come per legge e già calcolate le spese generali (pari a € 224,78) in assenza di spese vive documentate.
Così deciso in Cagliari, in data 8 febbraio 2017
Il Giudice dott. Ignazio Tamponi

Fonte:101mediatori

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