OPPOSIZIONE A CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA’

condominio

 

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SENTENZA in cui la mancata partecipazione della parte -conduttore opponente- alla procedura di
mediazione obbligatoria viene utilizzato come elemento di prova della fondatezza della richiesta del
proprietario opposto sull’ammontare dei canoni dovuti e non pagati

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXXXX4/2014 promossa da:
_____________________
CONDUTTORE OPPONENTE
CONTRO
______________________________
PROPRIETARIA OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA’ USO ABITATIVO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza del 29.02.2016
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come da dichiarazioni rese in verbale di udienza del 09.9.2014 il conduttore si opponeva alla
convalida di sfratto per morosità intimatagli dal proprietario società Ala ed il giudice, riservata la
decisione, con ordinanza del 15.9.2015 disponeva il mutamento del rito onde decidere sulle eccezioni
del conduttore, con ordine il rilascio dell’immobile, inviando le parti alla procedura di mediazione
obbligatoria.
Alla prima udienza di comparizione parti in sede di giudizio di mutamento del rito del 17.2.2015 si
costituiva unicamente il proprietario opposto il quale dava atto che il conduttore non si fosse
presentato alla procedura di mediazione che pertanto aveva avuto esito negativo e richiedeva
ammettersi la prova orale per testi richiesta nella memoria integrativa tempestivamente depositata in
atti. Alla udienza del 9.6.2015 veniva escusso il teste indicato dal proprietario opposto sig. XXXXX
ed alla udienza del 29.2.2016 all’esito di discussione il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza e
motivazione.
Ritiene il Giudice che l’opposizione sia infondata e pertanto debba essere rigettata non avendo il
conduttore provato i propri assunti difensivi in quanto l’unico documento prodotto in sede di prima
udienza di comparizione parti nella procedura di sfratto per morosità, fattura di luglio 2014 esibita
unitamente alla dichiarazione di opposizione stesa a verbale di udienza, non presenta quietanza di
pagamento, non vi è sottoscrizione da parte del proprietario (o di un suo incaricato) che dichiari di aver
ricevuto il pagamento, anche brevi manu, da parte del conduttore e pertanto di per sé sola non può
valere come prova di avvenuto pagamento dell’importo in essa portato e ciò anche tenuto conto che
nella fattura è previsto il pagamento a mezzo bonifico bancario.
Risulta invece incontestabilmente dagli atti di causa che con contratto del 15 Aprile 2013 (Allegato n. 1
fascicolo di parte proprietaria opposta ), registrato presso l’Agenzia delle Entrate di San Benedetto del
Tronto in data 15 Maggio 2013 al numero XXXXXXX ———-Società unipersonale in Liquidazione
concedeva in locazione, per uso abitativo, al Sig. ————–, l’immobile sito a ————, in Via piano
terra, lato Sud/Est, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio e che le parti contrattuali (cfr. art. 3 contratto)
pattuivano, a titolo di corrispettivo per la cessione in godimento dell’immobile suindicato, il canone
annuo pari ad Euro 4.800,00 (canone mensile € 400,00), da corrispondersi in dodici rate mensili
anticipate e costanti entro il termine finale del giorno 15 (quindici) di ciascun mese.
Nel mese di Maggio 2014, per la fattura n. 08 del 02/05/2014, Il Sig.———— corrispondeva
unicamente Euro 398,50 (a fronte di un ammontare emesso in fattura per Euro 401,50) e dal mese di
Giugno 2014 fino al 30/09/2014 (data di rilascio), invece, è stato omesso qualsiasi pagamento a
proprietario rimanendo insolute le fatture: n. 10 del 03/06/2014 per Euro 449,50; n. 12 del 01/07/2014
per Euro 401,50; n. 14 del 04/08/2014 per Euro 401,50; n. 16 del 03/09/2014 per Euro 401,50 e n. 18
del 23/10/2014 per Euro 90,00 (Allegato n. 4 in numerazione progressiva).
L’assunto della proprietaria opposta pertanto di essere creditrice del Sig. ——————- della somma
di Euro 1.747,00 (€ Millesettecentoquarantasette/00) per canoni insoluti di locazione dell’immobile
ceduto oltre ad essere confermata dalla documentazione prodotta ed allegata, non è stata smentita o
sconfessata dal conduttore che ha mosso generiche contestazioni non suffragate da adeguata
documentazione .
Del resto anche la mancata partecipazione senza giustificato motivo del Sig.——————
convocato alla mediazione obbligatoria, in forza del combinato disposto degli artt. 8 comma 4-bis
del D.Lgs. 28/2010 e art. 116 c.p.c., concorre alla valutazione del materiale probatorio assunto in
corso di causa, con valutazione sfavorevole per la parte che si è resa assente senza motivazione e
dunque, nel caso de quo, dalla mancata partecipazione in mediazione obbligatoria ritiene il
Giudice sussistente la prova della fondatezza delle pretese del proprietario opposto sulla
morosità.
Per quanto attiene alla richiesta di pagamento della somma di euro 410,00 ritiene il Giudice che detto
importo non sia dovute in quanto il contratto di locazione all’art.14 dispone che il conduttore abbia
versato la somma di euro 800,00 a titolo di caparra e che detta somma non viene presa in
considerazione nel pagamento dei canoni
Pertanto la cauzione pure ricevuta dal proprietario puo essere trattenuta dallo stesso a titolo di ripristino
dei danni all’esito della verifica dello stato dell’immobile, quantomeno certamente per la somma di
euro 410,00.
Alla soccombenza del conduttore nel presente giudizio di opposizione, segue necessariamente la
condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite a favore del proprietario opposto e ciò anche
tenuto conto della mancata partecipazione dell’opponente al procedimento di mediazione, spese che si
liquidano come in dispositivo tenuto conto della non complessità del presente giudizio la cui fase
istruttoria si è esaurita nell’audizione di un unico teste indicato ed escusso.
PQM
definitivamente pronunciando ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così decide:
dichiara definitivamente risolto fra le parti il contratto di locazione di immobile ad uso abitativo del
15.4.2013 per cui è causa con conferma della propria precedente ordinanza di rilascio e preso atto della
richiesta del proprietario opposto e della prova della morosità del conduttore nel pagamento del canone
per l’importo di euro 1.747,00 (€ Millesettecentoquarantasette/00), anche tenuto conto della mancata
partecipazione senza giustificato motivo del Sig.———————convocato alla mediazione
obbligatoria, in forza del combinato disposto degli artt. 8 comma 4-bis del D.Lgs. 28/2010 e art. 116
c.p.c., condanna ——————- e residente in ———————- a pagare la somma di Euro 1.747,00
(€ Millesettecentoquarantasette/00), oltre gli interessi legali dalla data della singola scadenza al saldo
effettivo a favore della———– proprietaria opposta.
Condanna l’opponente —————a pagare le spese della procedura che liquida, sia per la fase di
convalida che per il presente giudizio di opposizione, in euro 1.800,00 oltre rimb. forf.iva e cpa come
per legge.
Ascoli Piceno, 3 marzo 2016
Il Giudice
Dott.ssa Paola Mariani

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