OPPOSIZIONE E TERMINE DEL DECRETO INGIUNTIVO AL CONDOMINIO MOROSO

 

Una recente sentenza emessa dal Tribunale di Roma [1] ci ricorda che se il condomino ritiene di avere motivi per non pagare una determinata spesa approvata dall’assemblea, deve opporsi subito, contestando la decisione nel momento in cui è stata assunta, ossia entro 30 giorni dalla data della riunione. Oltre tale data, infatti, i termini si considerano ormai scaduti. Quindi, se gli viene notificato un decreto ingiuntivo da parte dell’avvocato del condomino, non può più fare nulla e non gli resterà che pagare. Ricordiamo che il termine di 30 giorni decorre:

–  per i dissenzienti e gli astenuti dalla data della delibera;

–  per gli assenti, dalla data di comunicazione della delibera, cioè dal momento in cui ricevono il verbale.

E’ evidente che diventa fondamentale non far decorrere troppo tempo prima di sollevare una eventuale contestazione formale a tali decisioni: una volta, infatti, decorso un mese non c’è più modo di criticare le scelte dell’assemblea. Per evitare che questo accada, ciascun condomino dovrebbe partecipare alle riunioni dell’assemblea, specie quando si dibatte sull’approvazione di spese straordinarie e si decide le relative modalità di riparto.

Una volta decaduto il termine, la delibera non può più essere impugnata ed è valida ed efficace ed esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condomini. Questo significa che, sebbene il codice di procedura civile stabilisca che contro un decreto ingiuntivo ci si può opporre entro 40 giorni, in tal caso l’eventuale opposizione sarà rigettata. Non va quindi revocato il decreto ingiuntivo proposto nei confronti di un condomino «poiché l’esistenza di una valida ed efficace delibera è sufficiente per ritenere provati non solo la richiesta per decreto ingiuntivo ma anche il credito contestato nel giudizio di opposizione».

È bene ricordare che, prima di avviare il giudizio in tribunale contro la delibera assembleare, il condomino ha l’obbligo di avviare il procedimento di mediazione, previsto obbligatoriamente per tutte le questioni condominiali. In particolare, chi impugna la delibera deve presentare, entro il suddetto termine di decadenza dei 30 giorni, un’apposita domanda di mediazione obbligatoria presso un organismo di mediazione.

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, è possibile avviare la causa di annullamento innanzi al giudice competente. Il procedimento giudiziale si conclude con la pronuncia di una sentenza (di annullamento o di rigetto dell’impugnazione), salvo che il condominio provveda alla sostituzione della delibera impugnata con altra delibera valida avente il medesimo contenuto.

[1] Trib. Roma sent. n. 11374/16.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/131722_decreto-ingiuntivo-al-condomino-moroso-opposizione-e-termine

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