Mediazione e Opposizione a decreto ingiuntivo: all’opposto l’onere

Sconfessata la Cassazione: per il Giudice di Pace di Taranto grava sul creditore opposto l’obbligo di avviare il procedimento di mediazione dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: sulla materia è ancora incertezza. Chi aveva creduto che la sentenza della Cassazione dello scorso 9 dicembre avesse chiuso definitivamente il contrasto giurisprudenziale sulla questione relativa al soggetto cui spetti attivare la mediazione a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo si sbagliava di grosso (leggi “Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: arriva la Cassazione”). Con una sentenza dello scorso 21 dicembre, il giudice di Pace di Taranto prende le mosse dai supremi giudici e afferma il principio opposto: dopo la prima udienza, che decide sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, l’onere di attivare il procedimento obbligatorio di mediazione spetta al creditore opposto e non al debitore opponente.

Secondo il convincimento del giudice pugliese – che abbraccia il filone interpretativo che, per primo, era stato sposato nelle aule giudiziarie, ma poi era divenuto minoritario – il soggetto tenuto ad esperire il tentativo di mediazione è l’attore sostanziale, il creditore, e non il debitore che propone opposizione: questo perché la citazione in opposizione non costituisce una iniziativa autonoma processuale, ma è solo la reazione difensiva all’impulso procedimentale altrui. Insomma, il debitore è stato “scomodato” dal creditore e, pertanto, è quest’ultimo che si deve assumere tutti gli oneri del giudizio.

Diversamente – si legge in sentenza – si creerebbe uno squilibrio irragionevole ai danni del debitore che non solo subisce l’ingiunzione di pagamento, ma nella fase di opposizione verrebbe gravato di un altro onere che, invece, se fosse stato adottato il procedimento ordinario, non spetterebbe a lui.

La conseguenza è tanto chiara quanto dirompente: mancando l’attivazione del procedimento di mediazione, il decreto ingiuntivo perde efficacia, non divenendo invece definitivo come si avrebbe nel caso in cui venisse sposata la tesi della Cassazione. Due soluzioni diametralmente opposte che, attesa l’autonomia decisionale di ogni giudice, impongono, per prudenza, a ciascuna delle parti di attivare la mediazione, a meno di conoscere già in anticipo l’orientamento del magistrato cui è affidata la causa.

Bene a questo punto sarebbe – e qui ci sia consentita una riflessione personale – che ogni giudice, nell’ordinanza in cui rinvia le parti all’organismo di mediazione, chiarisse già in anticipo il proprio orientamento e, quindi, stabilisse in partenza se l’onere di invitare la controparte davanti al mediatore spetti al creditore opposto o al debitore opponente. In questo modo si eviterebbero inutili decadenze e tattiche processuali, conciliando il diritto di difesa della parte con l’autonomia decisionale dei giudici.

 

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/107714_mediazione-e-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-allopposto-lonere

(Leggi la sentenza completa dal sito sopraindicato)

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