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Usucapione e procedura di mediazione

Il procedimento di mediazione civile è obbligatorio in caso di azione di usucapione

Chi, avendo il possesso di un bene (fondo agricolo, immobile), lo utilizza per un certo periodo di tempo (di solito almeno per venti anni) senza che il proprietario se ne occupi, ha diritto di acquisirlo e, quindi, divenirne il proprietario effettivo; per vedersi riconosciuto tale diritto, e quindi far accertare l’avvenuta usucapione, il possessore dovrà iniziare una causa civile.

Prima di rivolgersi al Tribunale, tuttavia, il possessore dovrà presentare una istanza di mediazione civile ad un organismo di mediazione accreditato al Ministero di Giustizia.

Questo perchè il legislatore ha ritenuto che, per alcune questioni giuridiche, sia opportuno che i soggetti interessati cerchino una soluzione al di fuori delle aule del tribunale, anzi lo ha reso obbligatorio [1].

Ma procediamo con ordine.

Procedura di mediazione

Nello specifico, il cittadino che ritiene di avere maturato il diritto di usucapire un bene immobile – assistito da un avvocato – dovrà presentare una istanza di mediazione avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto con l’indicazione delle parti da chiamare e del bene da usucapire.

L’organismo adito provvederà a convocare le parti indicate nell’istanza ed a fissare una data per incontrarsi.

Il giorno stabilito, alla presenza di un mediatore, le parti potranno raggiungere un accordo. Nel caso di usucapione sarebbe più coretto dire che il proprietario o i proprietari del bene riconosceranno che, effettivamente, l’istante ha posseduto il bene ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge, comportandosi come se fosse l’effettivo proprietario nel disinteresse dello stesso/ degli stessi.

Per poter raggiungere tale accordo è necessario che al procedimento di mediazione partecipino tutti coloro che risultano proprietari del bene.

L’accordo raggiunto dovrà poi essere formalizzato davanti ad un notaio, il quale provvederà alla redazione dell’atto pubblico e alla trascrizione dello stesso, in maniera che diventi effettivo nei confronti di tutti.

La legge sulla mediazione prevede, quale ulteriore vantaggio, che non si paghi l’imposta di registro sino al valore di 50.000 euro.

Tempi e costi

La procedura di mediazione civile ha le caratteristiche di essere:

rapida: il procedimento dura, infatti, al massimo 90 giorni;

poco costosa: le tariffe sono certe e stabilite dal Ministero e, in ogni caso, le spese sostenute danno diritto ad un credito di imposta da utilizzare nella propria dichiarazione dei redditi.

Obbligatorietà

Quanto sin qui descritto è il sunto del procedimento di mediazione civile che, ribadiamo, è obbligatorio. Non si potrà adire direttamente il tribunale per una ordinaria causa civile senza che sia stata svolta la procedura di mediazione, sia che questa abbia avuto un esito positivo (con la stesura dell’accordo), sia che abbia avuto esito negativo (con la redazione del verbale di mancato accordo).

Il mancato accordo potrà essere la conseguenza di una dichiarazione del proprietario che non riconsoce il diritto di usucapione ma potrà essere anche la conseguenza dell’assenza all’incontro dei chiamati.

In caso di mancato accordo non si potrà far altro che ricorrere al tribunale, muniti del verbale negativo di mediazione.

Se i proprietari sono sconosciuti

La questione più ricorrente nei casi di usucapione – che produce l’effetto negativo del mancato accordo – è la individuazione e convocazione dei soggetti che si ritiene essere i legittimi proprietari.

Di solito, infatti, capita che il proprietario originario sia deceduto e gli eredi si siano dimenticati e/o disinteressati a tal punto che non hanno nemmeno provveduto alle denunzie di successione.

Mancando, pertanto, riferimenti certi sugli attuali proprietari da convocare per il procedimento di mediazione, questo non potrebbe essere ritenuto valido.

Infatti se, il giorno previsto per l’incontro, il mediatore prende atto che sono assenti o non correttamente convocate tutte le parti interessate, non potrà far alto che redigere un verbale “negativo”.

Per tentare di evitare ciò, si può però ricorrere alla notifica per pubblici proclami, sia al fine di rendere edotti i terzi dell’avvio della mediazione, sia per renderli edotti della eventuale causa da tenersi in caso di insuccesso.

Tale notifica è prevista dalla legge e si attua mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale [2] a seguito di autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale. Essa, quindi, rende assolutamente valida la mediazione specialmente nei casi in cui i destinatari della notizia sono sconosciuti, non conoscibili o difficilmente rintracciabili.

[1] D. Lgls. 28/2010.

[2] Art. 150 cod. proc. civ.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/112129_usucapione-e-procedura-di-mediazione#sthash.5AQZGNZD.dpuf

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Comments 2

    1. Gentile Sig. Marco, ci scusiamo per il ritardo, nel riscontrare la sua richiesta, dovuto a problemi tecnici.
      Se è ancora interessato, ci contatti al numero 0669923330

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