TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D’UDIENZA C., rappresentata e difesa dall’Avv. ____ nei confronti di"> TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D’UDIENZA C., rappresentata e difesa dall’Avv. ____ nei confronti di">

Tribunale di Treviso, Sentenza del 1.03.2016 – Le dichiarazioni rese in mediazione sono irrilevanti nel processo

TRIBUNALE DI TREVISO
VERBALE D’UDIENZA

C., rappresentata e difesa dall’Avv. ____
nei confronti di
G., residente a Treviso via delle____

Oggi 01.03.2016, davanti al Giudice Clarice Di Tullio, compare per parte attrice, l’Avv.___, in sostituzione dell’Avv.____, che discute la causa riportandosi agli atti, sottolineando che la prova del credito della sig.ra N. sia stata ampiamente fornita in via documentale e chiedendo in via principale la restituzione della somma di euro 10.000,00 e, in via gradata, della minor somma di euro 7.000,00 o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Deposita la nota spese e la copia di cortesia del foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente. Il Giudice rileva che non risulta depositato in via telematica alcun foglio di precisazione delle conclusioni e si ritira in camera di consiglio per deliberare.

All’esito della camera di consiglio il Giudice, udita la discussione orale e letto l’art. 281sexies c.p.c., pronuncia sentenza definitiva del giudizio, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza del procuratore attoreo, allontanatosi dall’aula d’udienza.

L’attrice C. N. ha citato in giudizio G. M., chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 10.000,00 che ella ed il marito P. D. B. (nelle more deceduto) avrebbero mutuato al convenuto. La domanda è fondata nei seguenti termini. Si premette che l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell’art. 2697, primo comma, cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, integrati non solo dalla consegna ma anche dal titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. La datio di una somma di danaro non vale di per sè a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi il titolo postoex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’accipiens, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova (v. Cass. sent. n. 9541/2010; Cass. sent. n. 3258/2007). Tali considerazioni valgono a fortiori in caso di contumacia del preteso mutuatario, non avendo la stessa, come noto, il significato di un’ammissione dei fatti dedotti. Tanto premesso, si ritiene che l’attrice – peraltro erede del marito e pienamente legittimata a chiedere il pagamento dell’intero importo: v. Cass. sent. n. 24657/07) -abbia assolto all’onere probatorio su di sé gravante solo relativamente alla domanda di restituzione della somma di euro 7.000,00, essendo documentale che, con bonifico del 24.01.2011, i coniugi D. B./N.i, hanno bonificato, in favore di G. M., la somma di euro 7.000,00, esplicitamente indicata quale “prestito” nella relativa causale (doc. n. 1 fascicolo attoreo).

Viceversa, non può dirsi provata l’ulteriore domanda di restituzione della somma di euro 3.000,00: il documento n. 3 del fascicolo attoreo è una mera stampa di messaggi asseritamente inviati dal convenuto, del tutto priva di efficacia probatoria.

Nessun rilievo poi possono assumere le dichiarazioni da questi rese in sede di mediazione, considerato il chiaro disposto dell’art. 10 del d. lgs. n. 28/2010, quale modificato dalla legge n. 98/2013. In definitiva, in parziale accoglimento della domanda, condanna G. M. al pagamento, in favore di C. N., della somma di euro 7.000,00 oltre interessi legali dalla domanda (24.04.2015) al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Clarice Di Tullio, definitivamente pronunciando all’udienza del 01.03.2016 sulla domanda proposta da C. nei confronti di G., così provvede: in parziale accoglimento della domanda,
condanna G. al pagamento, in favore di C., della somma di euro 7.000,00 oltre interessi legali dal 24.04.2015 al saldo; rigetta per il resto la domanda attorea;
condanna G. alla rifusione, in favore di C., delle spese processuali, che liquida in euro 271,70 per esborsi ed euro 2.615,00 oltre rimborso spese generali (15%), iva e cap come per legge.

Treviso 01.03.2016
Il Giudice Clarice Di Tullio

Fonte: http://www.mondoadr.it/cms/giurisprudenza/le-dichiarazioni-rese-mediazioni-sono-irrilevanti-nel-processo.html

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