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Mediazione e contumacia: obbligatorietà

La mancata presenza della parte contumace alla mediazione delegata dal giudice consente di evitare l’istruttoria.

Il giudice può ordinare la mediazione in corso di causa (cosiddetta mediazione delegata o demandata) anche se una delle due parti è contumace. Ciò potrà abbreviare notevolmente i tempi del processo: atteso, infatti, che il tribunale può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso della mediazione, nel caso di mancata partecipazione all’incontro si potrà saltare tutta la fase istruttoria e procedere già alla decisione. È quanto chiarito dal Tribunale di Roma con due recenti pronunce.

 

Battezzato inizialmente dal tribunale di Firenze, il convincimento attuale della giurisprudenza è che il procedimento di mediazione debba svolgersi con l’effettiva partecipazione personale delle parti assistite dagli avvocati, non potendo queste ultime limitarsi a delegare il solo difensore.

 

Con una ordinanza del 7 dicembre scorso, il tribunale di Roma chiarisce come non sia di ostacolo all’introduzione di un procedimento di mediazione demandata la contumacia di una delle due parti. Non si può, infatti, escludere a priori che chi abbia deciso di non costituirsi nel corso del procedimento giudiziale non voglia, nello stesso tempo, comparire e partecipare alla mediazione che, magari, potrebbe ritenere più conveniente e soprattutto più compatibile con le proprie possibilità economiche.

Se però il contumace è assente anche in mediazione senza giustificato motivo, tale tentativo di conciliazione non sarà stato tempo sprecato, “posto che in luogo dell’attività istruttoria orale che l’attore ha richiesto di poter espletare (nel caso di specie, interrogatorio formale e testimonianze)”, il giudice potrà desumere – in via integrativa delle risultanze probatorie – argomenti di prova [1], “escludendo qualsiasi ulteriore attività istruttoria”. Insomma, si può saltare a pie’ pari la fase di raccolta delle prove.

La seconda ordinanza, depositata il 14 dicembre scorso, chiarisce i limiti della riservatezza rispetto all’esigenza di trasparenza nella fase introduttiva della mediazione per consentire al giudice di valutare la corretta partecipazione al procedimento delle parti. In pratica, onde verificare la corretta partecipazione alla procedura, il mediatore può trascrivere elementi utili a consentire ogni valutazione del giudice senza violare il limite della riservatezza.

 

Nel caso di specie, dopo il primo incontro di mediazione disposta dal giudice, la parte attrice che aveva promosso anche la mediazione, trascriveva nel verbale di udienza del giudizio una serie di informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel verbale redatto dal mediatore. A riguardo, il tribunale capitolino ha ritenuto tali trascrizioni non solo lecite ma anche utili e necessarie. Si legge infatti nell’ordinanza in commento che i princìpi relativi alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti “devono essere riferiti al contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione”; con riguardo, invece, alle circostanze che attengono “alla possibilità di valutazione della ritualità (o meno) della partecipazione (o della mancata partecipazione) delle parti al procedimento di mediazione, va predicata la perfetta liceità della comunicazione e dell’utilizzo” (ciò per consentirne la conoscenza da parte del giudice per l’utilizzo degli strumenti sanzionatori).

Rilevato così l’irrituale svolgimento della mediazione, in quanto le parti sostanziali invitate non avevano preso parte all’incontro, si dispone la rinnovazione della procedura, invitando i difensori ad informare gli assistiti di quanto disposto con l’ordinanza e precisando che resta esclusa “la possibilità di procura speciale per le parti fisiche”, mentre “dovrà essere prodotta, quanto ai soggetti diversi, la procura speciale attestante i poteri del rappresentante di transigere e di conciliare”.

[1] Ex art. 116 cod. proc. civ.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/114081_mediazione-e-contumacia-obbligatorieta#sthash.oS2UE7DQ.dpuf

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