Nella sentenza del Tribunale di Vasto si parla di decreto ingiuntivo e della mancanza di attivazione "> Nella sentenza del Tribunale di Vasto si parla di decreto ingiuntivo e della mancanza di attivazione ">

IMPROCEDIBILITA’ DELL’OPPOSIZIONE E DEFINITIVA ESECUTIVITA’ DEL DECRETO INGIUNTIVO

Nella sentenza del Tribunale di Vasto si parla di decreto ingiuntivo e della mancanza di attivazione della procedura di mediazione, prevista da entrambi le parti coinvolte, senza valide motivazioni. Il giudice quindi si trova a dover individuare su quale delle due parti grava l’onere di attivazione della procedura di mediazioni e le varie conseguenze a tale inottemperanza. Riguardo a ciò troviamo contrapposti due diversi orientamenti: nel primo prevale l’idea che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la procedura di mediazione grava sulla parte opponente; nel secondo invece si afferma che in caso di un mancato avvio della mediazione, la dichiarazione di improcedibilità avrebbe ad oggetto la domanda sostanziale proposta in via monitoria con la conseguenza che l’onere di promuovere la mediazione sarebbe a carico del creditore opposto. In definitiva il giudice si mostra incline a condividere le tesi dei sostenitori del primo orientamento dichiarando inoltre improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

E voi cosa ne pensate? Concordate con il giudice o avreste optato per il secondo orientamento?

Potete trovare la sentenza integrale sul nostro sito al seguente link https://www.conciliazionecila.it/2016/11/18/improcedibilita-dellopposizione-definitiva-esecutivita-del-decreto-ingiuntivo/

3754 Totale visite 8 Visite oggi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *