Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 14.07.2016 A cura del Mediatore Avv. Giovanni Fratarcangeli da"> Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 14.07.2016 A cura del Mediatore Avv. Giovanni Fratarcangeli da">

DECRETO INGIUNTIVO DEFINITIVO SE IL DEBITORE NON AVVIA LA MEDIAZIONE

Conciliazione Cila 0

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 14.07.2016

A cura del Mediatore Avv. Giovanni Fratarcangeli da Frosinone

Commento:

In tema di procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale improcedibilità non travolge la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l’opposizione a essa.
L’inattività delle parti, infatti, dà luogo all’estinzione del processo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, produce gli stessi effetti dell’estinzione del giudizio di impugnazione, facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto l’incontrovertibilità tipica del giudicato.
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