DECRETO INGIUNTIVO DEFINITIVO SE IL DEBITORE NON AVVIA LA MEDIAZIONE
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 14.07.2016
A cura del Mediatore Avv. Giovanni Fratarcangeli da Frosinone
Commento:
In tema di procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale improcedibilità non travolge la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l’opposizione a essa.
L’inattività delle parti, infatti, dà luogo all’estinzione del processo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, produce gli stessi effetti dell’estinzione del giudizio di impugnazione, facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto l’incontrovertibilità tipica del giudicato.
Tale improcedibilità non travolge la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l’opposizione a essa.
L’inattività delle parti, infatti, dà luogo all’estinzione del processo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, produce gli stessi effetti dell’estinzione del giudizio di impugnazione, facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto l’incontrovertibilità tipica del giudicato.
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