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IL CONDOMINIO CHE OSTACOLA LA MEDIAZIONE DEVE PAGARE LE SPESE DELLA CONTROPARTE

La sentenza del tribunale di Milano prende in esame una controversia di una società di forniture di riscaldamento e il relativo condominio nel quale sono stati effettuati i lavori. Motivo della querelle è il mancato pagamento dei servizi erogati dalla C. SpA.
La parte attrice ha promosso una procedura di mediazione per non gravare il Condominio di troppe spese di contenzioso. Ricevuta la convocazione, il Condominio non ha partecipato al primo incontro, adducendo l’errata notifica della convocazione e comunicando che si era provveduto ad un primo parziale acconto.
Nel successivo incontro il tentativo di trovare un accordo amichevole è fallito, in quanto l’amministratore ha dichiarato di parteciparvi solo al fine di non incorrere nelle sanzioni di legge.
Il Giudice ha stabilito che la procedura di mediazione, benché non obbligatoria per legge, “era tuttavia maxime opportuna” per ridurre i costi e i tempi per entrambe le parti. Il Tribunale, quindi, osserva che l’Attrice ha diritto al risarcimento per il maggior danno, ovvero essere stata costretta a rivolgersi ad un legale per le procedure di mediazione, e il Condominio, avendo ostacolato la buona riuscita della conciliazione, è condannato al rimborso di tali spese.

Per leggere il testo integrale della sentenza, cliccate sul link seguente: https://www.conciliazionecila.it/2017/01/13/condominio-deve-pagare-le-spese-della-controparte-ostacola-la-mediazione/

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