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LA PROPOSTA DEL MEDIATORE È OBBLIGATORIA

Nel caso preso in esame dalla sentenza del tribunale di Vasto, il Giudice ha disposto l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In seguito a tale ordinanza del Giudice, il mediatore è obbligato a formulare una proposta di conciliazione anche qualora non si raggiunga un accordo e l’incontro abbia esito negativo. Il mediatore in questione ha immotivatamente omesso di formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di mediazione con esito negativo. Così facendo, però, la mediazione non può considerarsi svolta, non essendo stato completato un passaggio fondamentale. Il Giudice ha, quindi, disposto che il procedimento di mediazione debba essere riaperto davanti allo stesso mediatore che lo ha precedentemente condotto, senza oneri economici aggiuntivi per le parti e assegna loro termine di quindici giorni. Precisa, infine, che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire causa di improcedibilità della domanda e può portare al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Trovate il testo integrale della sentenza sul nostro sito, cliccando su questo link: https://www.conciliazionecila.it/2017/01/09/la-proposta-del-mediatore-obbligatoria/

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