Con l’introduzione della mediazione civile e commerciale [1] e della “negoziazione assistita”[2], il legislatore ha voluto ridurre il carico giudiziario dei Tribunali offrendo al cittadino la possibilità di risolvere le controversie legali mediante un procedimento stragiudiziale, meno oneroso, in termini di costi e di tempi, rispetto a quello giudiziale. In entrambe le discipline e con l’evidente scopo di avvicinare il cittadino al loro utilizzo, il legislatore ha previsto il diritto, in favore di chi si sia avvalso delle predette procedure, al rimborso delle spese sostenute, attraverso un credito di imposta. Si tratta questo di un concreto risparmio, per non dire un accesso “quasi gratuito” alle soluzioni alternative ad una causa in tribunale.
Che cosa significa avere un credito d’imposta?
Usufruire del credito di imposta significa, per il cittadino che ha sostenuto oneri connessi ai suddetti procedimenti, poterli detrarre dalla somma da versare allo Stato a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi; ciò, sia in caso di compilazione del 730 sia che del Modello Unico.
In parole semplici, se durante l’anno fiscale il cittadino ha sostenuto spese per procedimenti di negoziazione assistita, per arbitrato concluso con lodo o per mediazione civile, in realtà egli le ha solo anticipate perchè gli saranno rimborsate l’anno successivo al momento della dichiarazione dei redditi.
Quale credito d’imposta spetta con la mediazione e la negoziazione?
I crediti d’imposta riconosciuti dalla legge presentano delle differenze in relazione alle diverse procedure. E in particolare:
- MENTRE PER LA MEDIAZIONE CIVILE IL CREDITO – CHE SPETTA A TUTTE LE PARTI CHE HANNO PARTECIPATO – È PARI ALLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE (AL NETTO IVA) CORRISPOSTE ALL’ORGANISMO CHE HA GESTITO IL PROCEDIMENTO ED È DI 500 EURO SE LA MEDIAZIONE SI CONCLUDE CON SUCCESSO OVVERO DI 250 EURO SE LA MEDIAZIONE SI CONCLUDE CON INSUCCESSO [3];
- PER LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA (O L’ARBITRATO CONCLUSOSI CON LODO) LE PARTI CHE HANNO PARTECIPATO HANNO DIRITTO AD UN CREDITO DI IMPOSTA SINO AD UN MASSIMO DI 250 EURO PER I COMPENSI CORRISPOSTI AGLI AVVOCATI E SOLO SE I PROCEDIMENTI SI CONCLUDONO CON SUCCESSO [4].
Qual è la procedura da seguire per ottenere il credito d’imposta?
Anche le procedure per ottenere il riconoscimento di tale credito sono differenti.
Per la Mediazione, infatti, la legge [3] prevede che “Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 (entro il 30 aprile di ciascun anno n.d.a ) per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, in compensazione [7].
Per la Negoziazione, invece, “La richiesta di attribuzione del credito di imposta deve essere proposta compilando l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno 10 gennaio 2016 in un’area dedicata, denominata “Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014” del sito internet del Ministero della giustizia (“www.giustizia.it“)” da presentare in via telematica.
Le modalità di riconoscimento sono ribadite nelle istruzioni alla compilazione del mod. 730..
In conclusione, il legislatore ha voluto incoraggiare i cittadini a servirsi di strade alternative per la soluzione delle controversie legali (c.d. Alternative Dispute Resolution) e così evitare, quanto più possibile, di intasare i tribunali; e lo ha fatto anche premiando tale scelta con un significativo rimborso delle spese sostenute. Rimborso che viceversa, nel caso di un giudizio, non sarebbe possibile ottenere.
L’indiscutibile vantaggio della norma rende sempre più appetibile iniziare o aderire ad una dei detti procedimenti.
[1] Introdotta con Dlgs 28/2010.
[2] Con decreto legge 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 – entrata in vigore (in linea teorica) il 13 settembre 2014 ma, concretamente applicabile dal 9 febbraio 2015.
[3] L’Art. 20 del Dlgs 28/2010 “Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà”.
[4] Secondo il D.M. 23 dicembre 2015 “Il credito di imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalita’, al compenso corrisposto all’avvocato o all’arbitro fino alla concorrenza di 250 euro a fronte delle procedure concluse con esito positivo nel corso del 2015”.
[5] Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241.
Fonte:http://www.laleggepertutti.it/118847_mediazione-e-negoziazione-assistita-lo-sato-rimborsa-le-spese-legali
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salve , ho fatto una mediazione la quale si e risolta negativamente a mezzo conciliazione camera di commercio, in merito alla detrazione o ho mai ricevuto nulla dal ministero , quindi il mio caaf non mi ha inserito la detrazione nonostante abbia presentato la fattura, quale procedura devo effettuare per richiedere l’attestazione della detrazione?
grazie
Gentile Sig. Matteo, ci scusiamo anzitutto del ritardo nel riscontrare la sua richiesta.
In merito, la informiamo che il credito d’imposta è soggetto alla disponibilità dei fondi presso il Ministero della Giustizia. Tali fondi sono stati rifinanziati nel corso del 2016 e vengono utilizzati con le mediazioni di quell’anno fino ad esaurimento. Pertanto se la sua mediazione si è svolta nel 2015, ben difficilmente potrà utilizzare il credito d’imposta. Se, viceversa, si è svolta nel 2016, dovrà aspettare aprile/maggio di quest’anno per avere una comunicazione in merito da parte del Ministero, sempre che, come dicevamo, i relativi fondi non siano esauriti. Le ricordiamo, inoltre, che il credito d’imposta si limita alle sole indennità pagate all’organismo di mediazione e non anche alle spese di avvio. Ciò significa che la mediazione, benché con esito negativo, deve essere stata avviata.
Sperando di essere stati esaustivi,
la salutiamo cordialmente.
Anch’io sono nella situazione del signor Matteo..
Quando ho fatto la mediazione era ancora obbligatorio farla (perciò non è stata una scelta) e l’unica cosa positiva era questo credito d’imposta…. possibile che una legge preveda qualcosa e poi il ministero (della gustizia!!!) faccia finta di nulla?
Sono sconcertata!
Gentile signora Paola, innanzitutto la informiamo che la mediazione civile e commerciale, ancorché limitata a ben specificate materie, è tuttora obbligatoria. In merito poi alle sue considerazioni, non possiamo non risponderle come già fatto nei confronti del signor Matteo, vale a dire che il credito d’imposta viene riconosciuto nei limiti di quanto già detto, ma è purtroppo, come già avviene in altri ambiti, condizionato alla messa a disposizione di fondi da parte del Ministero. Qualora tali fondi fossero disponibili, il Ministero invierà entro il mese di Maggio, cioè in tempo utile per la dichiarazione dei redditi, una comunicazione con l’indicazione del credito d’imposta con riferimento alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Analoga comunicazione arriverà all’Agenzia delle Entrate che potrà così effettuare le verifiche con il credito d’imposta riportato sulle dichiarazioni dei redditi. Nel ringraziarla per il suo intervento, rimaniamo a sua disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti.
Buonasera, volevo capire la cifra che lo Stato mi rimborserà su 800 euro,anticipati per la mediazione.
Leggendo mi sembra di aver capito che il massimo risarcimento corrisponde a 500 euro.
Gentilmente chiedo a voi delucidazioni.
Grazie
Gentile Signor Jonathan, sulla base del decreto legge 69/2013, le agevolazioni fiscali relative alla mediazione civile e commerciale, relativamente al credito di imposta, ammontano ad un massimo di 500 euro per il pagamento dell’indennità dovute all’organismo di mediazione, ma solo in caso di successo della stessa. In caso di insuccesso, il credito di imposta è ridotto della metà. Sperando di aver risposto in modo esauriente alla sua richiesta, la salutiamo cordialmente.
Buongiorno
nel mese di novembre 2017 ho fatto ricorso alla procedura di negoziazione assistita per la separazione coniugale (conclusasi con esito positivo); ho quindi diritto a chiedere il credito di imposta? Potete fornirmi per favore indicazioni su scadenze ed iter da seguire?
Grazie
Gentile signor Carlo,
la separazione coniugale non rientra nella negoziazione civile e commerciale, ma rientra nella negoziazione assistita, che non prevede un credito d’imposta.
Cordiali saluti
Ho pagato contributo di mediazione andata a buon fine nel 2016,siccome dichiaro tramite 730 come devo procedere per recuperare tutta la somma sullo stipendio di luglio 2017?
Gentilissimo Oreste,
come sa il credito di imposta, qualora la mediazione si concluda con esito positivo potrà essere riconosciuto con un massimo di 500,00 euro dal ministero delle finanze che le comunicherà l’ammontare entro u termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Non sono previsti ulteriori rimborsi, pertanto se l’indennità di mediazione da lei pagata fosse stata ad esempio di 1000,00 euro, l’importo massimo a lei riconosciuto non potrà mai essere superiore ai 500 euro. La salutiamo cordialmente.
Desideravo sapere, nel caso in cui la comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta da parte del Ministero dovesse pervenire in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, se è possibile utilizzare il credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello della comunicazione.
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Gentile Francesco,
il Ministero sa bene che tale segnalazione deve arrivare nei termini stabiliti. Tuttavia qualora dovesse accadere quanto da lei prospettato, potrà eventualmente integrare successivamente il 730 già consegnato. Non è prevista invece l’inserimento del credito d’imposta nell’anno di riferimento successivo. Cordiali saluti.
Buongiorno,
mi occorrerebbe sapere se oltre alle 500,00 euro per esito positivo conciliazione e’ possibile detrarre anche a parcella dell”avvocato e in quale misura ae quale documentazione si deve allegare alla dichiarazione dei redditi (730).
graziemille
saluti
Gentilissima Cinzia,
L’attuale normativa non prevede la possibilità di richiedere al fisco quanto pagato al proprio avvocato. Per quanto riguarda i costi della mediazione, le ricordiamo che la detrazione fiscale ammonta a 250,00 euro nel caso in cui la mediazione non si concluda con esito positivo, e 500,00 euro con esito positivo. Ovviamente sono importi massimi per cui l’effettiva somma da detrarre le sarà comunicata dal Ministero di Giustizia, di norma entro i termini previsti che la dichiarazione dei redditi. Sarà questa comunicazione ad essere allegata al suo 730. Tenga conto che questi rimborsi sono subordinati alla capienza di disponibilità finanziaria da parte del Ministero stesso. Augurandoci di averle dato tutte le informazione da lei richieste la salutiamo cordialmente e rimaniamo a sua disposizione.
ma se non ho fatto richiesta al ministero entro aprile 2017 non ho più diritti di chiedere il credito d’imposta per una mediazione nell’anno 2016? e poi se nel 730 già ho un rimborso di 1ooo euro mi verrà calcolato il credito o lo si calcola solo in caso di debito di imposta a compensazione? cioè mi avrebbero rimborsato 1500 euro? o no?
Gentile Sig.ra Marisa,
non é Lei che deve fare richiesta al Ministero per il credito d’imposta, ma sarà lo stesso Organismo di mediazione, presso il quale ha effettuato l’incontro, a segnalare l’importo a Lei spettante allo stesso Ministero. Pertanto, dovrebbe arrivarle dal Ministero una comunicazione sul credito d’imposta per l’anno 2016 che Lei porterà sul Suo 730 di quest’anno re che si aggiungerà al suo attuale credito. Ovviamente, con la speranza che presso il Ministero sia stato rifinanziato il fondo per effettuare questi rimborsi. Sperando di aver risposto in modo esauriente alla sua richiesta, La salutiamo cordialmente
L’organismo di mediazione non credo abbia inoltrato al ministero alcuna richiesta di mio credito di imposta che si fa in questi casi?
Gentile Sig.ra,
è obbligo dell’organismo di mediazione inoltrare questa segnalazione nell’ambito del monitoraggio da parte del Ministero al quale tutti gli organismi sono sottoposti.
Qualora non fosse stata fatta questa segnalazione, non Le sarà riconosciuto nulla purtroppo. Rimaniamo a disposizione e Le porgiamo i nostri cordiali saluti
30 MAGGIO 2017
Ho fatto una mediazione in data 03/05/2016 con l’organismo emedi@tion s.r.l. Mi avevano assicurato che avrei ricevuto il crediti d’imposta dovuto dal ministero della Giustizia entro il 31 maggio 2017 a tutt’oggi non ho ricevuto nulla
(fattura 341/00 del 03/05/2016 pagata con bonifico)Rimango in attesa di una vostra risposta.GRAZIE
Egr Sig. Leonardo,
é corretto quanto Le è stato detto. Se non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione dal Ministero, ciò è dovuto ad una delle seguenti motivazioni:
1) la mediazione non è iniziata, pur essendo state convocate le parti;
2) la mediazione, pur essendo stata avviata, non è stata segnalata ovvero è stata segnalata in modo non corretto al Ministero
3) sono terminati i fondi a disposizione di questo tipo di credito d’imposta.
Augurandoci di aver risposto in modo esauriente alla Sua richiesta, La salutiamo cordialmente e rimaniamo a Sua disposizione
La ringrazio ,in qualsiasi caso mi sarei aspettato dal Ministero una risposta .Grazie Leonardo
SALVE, IL MIO CLIENTE HA CONCLUSO CON ESITO POSITIVO UNA MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA NEL GIUGNO DEL 2016 CON L’ORGANISMO DEL TRIBUNALE DI TARANTO, MA AD OGGI NON HA RICEVUTO DAL MINISTERO ALCUNA COMUNICAZIONE .
QUALORA IL MINISTERO NON ABBIA PIU’ FONDI IL CREDITO E’ PERSO O E’ RECUPERABILE CON DEI FONDI SUCCESSIVI.
GRAZIE
Buongiorno Annalisa, purtroppo il credito non si potrà recuperare una volta trascorso l’anno fiscale di attribuzione. Cordialità
Buongiorno vorrei sapere da chi bisogna informarsi se il il credito d’imposta di una mediazione effettuata nel 2016 non è ancora arrivata ? Mi sembra un po’ ambigua come cosa…
Buongiorno, la comunicazione sul credito d’imposta sarebbe dovuta pervenirle entro il mese di maggio 2017. Se non le è giunta alcuna comunicazione, come da lei affermato, possono essersi verificate una o più di queste ipotesi:
1 Mancanza di fondi da parte del ministero;
2 Mancata o erronea segnalazione da parte dell’organismo di conciliazione;
3 Mancato avvio del procedimento di mediazione.
Cordiali saluti. Rimaniamo a sua disposizione.
buongiorno,ho una fattura di mediazione pagata dicembre 2017,quindi se ho capito bene io non devo fare nulla,entro il 30 maggio dovrei trovarmi il rimborso caricato sul mio 730 compilato,riga 44,giusto?