LA MEDIAZIONE SENZA LA PRESENZA DELLA PARTE PROVOCA LA IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PORDENONE

Sezione Civile

in persona del Giudice dr. Piero Leanza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Art. 281 sexies c.p.c.
nelle causa civile iscritta al n

tra

N. E.

e

C. C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore adiva questo Tribunale chiedendo -per i motivi indicati in citazione e qui da intendersi richiamati – dichiararsi in suo favore l’intervenuta usucapione dei beni immobili specificamente descritti in citazione.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente la carenza della condizione di procedibilità della domanda giudiziale nonché la nullità dell’atto di citazione e, nel merito, l’infondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di legge e depositate memorie autorizzate ex art. 183 6° comma c.p.c., in seguito al mutamento del giudice persona fisica e della assegnazione del procedimento a questo giudice, la causa veniva fissata per la discussione orale sulla questione preliminare di improcedibilità.
Va sul punto osservato che in sede di mediazione obbligatoria, azionata su impulso del Tribunale adito, la parte attrice, signor E. N., non si è presentata personalmente, ma ha delegato a comparire il sig. C. N. (v. copia verbale di mediazione del 25.7.2014).
Ritiene questo giudice che la mediazione richieda necessariamente la presenza delle parti coinvolte nel giudizio di persona e non a mezzo delegati (siano essi i difensori o altri soggetti).
La ratio e finalità della mediazione è invero quella di attivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata della controversia, il che implica necessariamente una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore (cfr., per l’affermazione di tale principio, ex multis: Trib. Firenze ord. 19.3.2014; Trib. Vasto sent. 9.3.2015; Trib. Pavia sent. 20.1.2017).
È, in altre parole, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto, che potranno esaminare, con la mediazione di un soggetto terzo, i punti e le questioni controverse, meditarle e quindi giungere alla determinazione di una composizione bonaria della lite. Il ‘filtro’ di un soggetto delegato rischia quindi di inficiare tale processo.
Deve pertanto ritenersi che, sia per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, che per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano davanti al mediatore personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8). Graverà sul mediatore, sul quale incombe l’onere di verifica e di garanzia della puntuale osservanza della procedura, adottare ogni opportuno provvedimento, ad esempio disponendo un rinvio del primo incontro e sollecitando la comparizione personale della parte eventualmente assente (per un’applicazione dei suddetti principi sul punto cfr. Trib. Vasto, sent. 9.3.2015, cit.).
Conseguenza di ciò è che l’assenza personale di una delle parti comporta l’inesistenza della procedura di mediazione così come prevista dal d. lgs 28/2010 e, quindi, l’improcedibilità della domanda.
Non si ritiene che l’eventuale previsione in regolamenti interni degli organismi di mediazione della possibilità delle parti di presenziare a mezzo delegati possa suggerire una diversa interpretazione.
Non può inoltre nella specie ovviarsi alle irregolarità sopra indicate disponendo ai sensi dell’art. 5, comma 1 -bis, D. Lgs. n. 28/2010, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, applicandosi tale disposizione solo nel caso in cui la mediazione sia già iniziata ma non ancora conclusa, oppure al caso in cui essa non sia stata esperita, e non anche alla diversa ipotesi in cui la mediazione è stata definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento (cfr. Trib. Vasto, sent. 9.3.2015, cit.).

Per quanto sopra, va deciso come in dispositivo.

La novità della questione, l’assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto e la natura processuale della pronuncia di rigetto della domanda, costituiscono motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Così deciso in Pordenone, il 10/03/2017.
Il Giudice
Dott. Piero Leanza

fonte 101mediatori

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