TRIBUNALE O MEDIAZIONE PER LA LITE SULLA DIVISIONE IMMOBILIARE ?

TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.sa Stefania Muratore,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza odierna, rilevato che le parti alle precedenti udienze hanno manifestato l’intenzione di definire bonariamente la controversia;
ritenuto che la definizione transattiva della lite appare particolarmente opportuna, atteso che trattasi di giudizio di divisione relativo ad un unico immobile non comodamente divisibile e che, pertanto, la presente causa non potrà che concludersi con la vendita all’asta del compendio, con conseguenti maggiori esborsi di denaro per le parti, sulle quali graverebbe altresì il rischio del mancato reperimento di acquirenti del bene in questione; letto Part. 5 co. II D. Lgs. n. 28/2010, cosi come introdotto dall’art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13;
valutata la natura della causa, relativa a diritti disponibili; considerato it valore della stessa nonché la materia (divisione);
considerata l’ammissibilità della mediazione c.d. delegata, ai sensi del comma II Dlgs. n. 28/2010, trattandosi di procedimento per il quale le parti non sono ancora state autorizzate a precisare le conclusioni; evidenziato che l’esperimento del procedimento di mediaconciliazione, che deve concludersi entro 3 mesi dalla relativa richiesta. (ex art. 6 decreto cit.), non comporterà in concreto, anche in caso di esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;
considerato altresì che lo svolgimento della procedura di mediazione appare ulteriormente opportuno, alla lite della CTU in atti;
sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l’ulteriore aggravamento delle spese del processo, anche in relazione all’eventuale fase di impugnazione;
P.Q.M.
1) Fissa l’udienza del 06.07.2017 ore 9 per la precisazione delle conclusioni;
2) vista Part. 5, comma 2, D. lgs. n. 28/2010, cosi come introdotto dall’art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13,
Dispone che le parti sostanziali, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
3) Evidenzia la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata;
4) Invita il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti (art 11, co. 1 D. Lgs. cit.);
5) Fa presente che il mancato esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
6) Invita le parti ad informare il Giudice, con nota da depositare in via telematica almeno 30 giorni prima della prossima udienza dell’esito della mediazione, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8 IV comma bis e 13 (D. lgs. citato), rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali), senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Si comunichi.
Siracusa, 11 ottobre 2016
Il Giudice
dott.sa Stefania Muratore

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