L’lNGIUNTO DEVE AVVIARE LA MEDIAZIONE PENA LA IMPROCEDIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bologna
Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del magistrato Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile n. 6207/15 R.G.
Oggetto: OBBLIGAZIONI
promossa da I s.r.l.
contro
B
Oggetto del processo: obbligazioni.
CONCLUSIONI
Per l’attrice: come da atto di citazione. Per la convenuta: come da verbale dell’udienza 16 giugno 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il processo si è svolto nelle forme del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L’opponente, attrice in senso processuale, ha dunque veste sostanziale di convenuta, mentre l’opposta ha veste di attrice in senso sostanziale.
2. Il decreto ingiuntivo opposto (depositato il 10 febbraio 2015 con numero /2015) era stato emesso al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 9.132,88 (oltre accessori) quale corrispettivo dovuto per appalto di servizi.
(…)
Questa l’esposizione della domanda formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo: <>.
3. Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4. Alla prima udienza di comparizione il difensore dell’attrice, riportatosi agli atti, si è opposto alla provvisoria esecuzione ed ha chiesto i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c.. Il difensore della convenuta, riportandosi alla comparsa, ha chiesto la provvisoria esecuzione, affermando che l’opposizione è del tutto sfornita di prova scritta sull’asserito inadempimento, che dalle produzioni di parte convenuta emerge che per anni l’attrice aveva pagato regolarmente, e che il quantum è determinato; si è opposto alla istanza di CTU; ha chiesto la provvisoria esecuzione almeno parziale per le fatture scadute, precisando che l’ingiunzione è stata emessa per 5.653,49 come fatture non pagate e per euro 3.479,39 per il corrispettivo dovuto all’inadempimento contrattuale; ha chiesto termine ex 183, 6° co.. c.p.c.
5. Con ordinanza 14 dicembre 2015, respinta l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, è stata disposta la mediazione delegata sulla base della seguente motivazione: <>.
6. L’avv. C R, difensore dell’attrice, ha rinunciato al mandato: v. l’atto, già inviato all’attrice, depositato in via telematica il 16 aprile 2016. Il difensore dell’attrice non è stato sostituito.
7. All’udienza 16 giugno 2016, svoltasi in assenza del difensore dell’attrice, è emerso che l’opponente non ha promosso la mediazione. L’opposta ha eccepito l’improcedibilità.
8. L’eccezione di improcedibilità merita accoglimento.
9. Di regola e, per così dire, per definizione, l’attore ha interesse a che il giudizio pervenga ad una decisione sul merito della domanda. Si comprende così la previsione legislativa secondo cui, in linea generale, l’omesso esperimento della mediazione previsto dalla legge (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) o disposto dal giudice (art. 5, 2° co., d.lgs. cit.) comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale (v. anche l’art. 5, comma 2° bis). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, però, l’attore in senso processuale non ha la veste di attore in senso sostanziale. Per effetto delle modifiche introdotte nel 2013, il d.lgs. n. 28/2010 contiene poi alcune disposizioni derogatorie rispetto alle regole generali. Si veda in proposito l’art. 5, 4° co., d.lgs. cit.: <>. Secondo l’interpretazione preferibile, attenta alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e alle finalità sottese al d.lgs. n. 28/2010, la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata comporta l’improcedibilità (non della domanda monitoria, ma) del giudizio di opposizione e l’acquisto da parte del decreto ingiuntivo della autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto in esso consacrato, posto che: – l’instaurazione del procedimento monitorio non richiede il previo passaggio in mediazione (art. 5, 4° co., lett. a), d.lgs. cit.): pertanto, l’improcedibilità verificatasi in pendenza del giudizio di opposizione (comunque successiva alla pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.) non può di per sé comportare, in assenza di una espressa previsione di legge, la caducazione del decreto ingiuntivo già emesso (come osservato, ci si troverebbe altrimenti di fronte ad una sorta di improcedibilità postuma di difficile comprensione); – una diversa interpretazione sarebbe, da un lato, dissonante rispetto alla disciplina del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (secondo cui con l’estinzione del processo il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva, art. 653, 1° co., c.p.c.), tanto più quando il decreto sia provvisoriamente esecutivo (artt. 642 e 648, c.p.c.); dall’altro, irragionevole, perché implicherebbe, senza adeguata giustificazione, un inutile dispendio di attività processuale (tutta quella compiuta tra il deposito del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di improcedibilità del giudizio ex art. 645 c.p.c. successiva alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione, artt. 648 e 649 c.p.c.) cui farebbe seguito, nella normalità dei casi, la riproposizione della domanda monitoria e quindi, con buona probabilità, un nuovo giudizio di opposizione: esiti questi contrastanti con le esigenze di buona amministrazione della giustizia (va evitato lo spreco di risorse scarse), col principio della ragionevole durata dei processi (difficilmente realizzabile a fronte della duplicazione di cause riguardanti la medesima res litigiosa) e con le finalità deflattive perseguite dal d.lgs. n. 28/2010; – sull’ingiunto grava l’onere di proporre tempestivamente l’opposizione e di costituirsi se vuole evitare la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. ed il formarsi del giudicato (nei limiti in cui esso opera); coerente con questa impostazione, ricavabile direttamente dalla legge, è quindi il porre a carico dell’ingiunto-opponente l’onere di evitare l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che acquista così autorità ed efficacia di cosa giudicata esclusivamente in ordine al diritto in esso consacrato); – la soluzione così proposta, in linea con le peculiarità caratterizzanti la tutela del credito in via monitoria, è comunque equilibrata e non preclude all’ingiunto la possibilità di far valere in un autonomo e separato giudizio eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo e sino al termine per proporre opposizione o che siano sopravvenuti in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nell’ipotesi in cui quei fatti fossero stati introdotti nel giudizio ex art. 645 c.p.c. senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento (si rimanda a Cass., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6337).
10. In questi termini si è pronunciata parte della giurisprudenza di merito (cfr., fra le altre, Trib. Rimini, 5 agosto 2014; Trib. Firenze, 30 ottobre 2014; Trib. Bologna 20 gennaio 2015; Trib. Bologna, 18 giugno 2015, n. 20864; Trib. Bologna, 22 giugno 2015, n. 2026) e più di recente anche il giudice di legittimità, sia pur con riferimento ad un caso di mediazione obbligatoria (Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629).
11. La mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata nel termine prefissato comporta l’improcedibilità del giudizio.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo alla somma ingiunta e allo sviluppo del processo.
13. Rigettata l’opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva (art. 653, 1° co., c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
– dichiara improcedibile l’opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo depositato il 10 febbraio 2015 con numero 928/2015;
– condanna l’attrice a pagare alla convenuta le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo liquidate in euro 3.545,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
– dichiara che il decreto ingiuntivo ha efficacia esecutiva. Bologna, 4 luglio 2016
Il giudice
Antonio Costanzo

Fonte:101mediatori

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