MEDIAZIONE: SANZIONATA LA PARTE CHE NON VA OLTRE IL PRIMO INCONTRO NELLA MEDIAZIONE DEMANDATA

IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale
A scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. _______ R.G.A.C.;
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
LETTE le richieste formulate dalle parti all’udienza del 03.03.2016;
OSSERVA
1. Con ordinanza del 13.07.2015, questo giudice – dopo aver evidenziato e indicato alle parti
gli indici di concreta mediabilità della controversia – disponeva, ai sensi dell’art. 5, secondo
comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l’esperimento della procedura di mediazione per la
ricerca di una soluzione amichevole della lite. In ottemperanza alle statuizioni giudiziali, le parti
davano inizio al procedimento, comparendo – entrambe personalmente e con l’assistenza dei
rispettivi difensori – al primo incontro, tenutosi in data 30.11.2015, innanzi all’organismo di
mediazione prescelto. La procedura, però, non sortiva esito positivo, dal momento che al primo
incontro il mediatore prendeva atto della dichiarazione resa dalla parte invitata di non voler
proseguire nella mediazione e dichiarava, di conseguenza, chiuso il procedimento.
2. All’udienza del 03.03.2016, celebratasi in assenza del convenuto, la parte attrice, dopo aver
rappresentato l’impossibilità di dare seguito alla procedura di mediazione a causa del rifiuto
opposto dalla odierna parte convenuta, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
3. Prima di avviare la causa alla fase decisoria, appare opportuno a questo giudicante operare
un chiarimento interpretativo sull’individuazione dell’esatto ambito applicativo dell’art. 8, comma
4 bis, D. Lgs. n. 28/10, precisando che le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste
dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo
incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al
primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di
mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate, in tal
modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione
che si svolge all’esito del primo incontro. Ciò, in ragione della dirimente considerazione per cui,
quando il citato art. 8 parla di “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento
di mediazione”, esso deve intendersi riferito non soltanto al primo incontro (che non è altro che un
segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa –
in primis – quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva.
La chiave di lettura della norma che si propugna costituisce il logico e coerente corollario della
condivisibile tesi (cfr., sul punto, Trib. Roma, 25.01.2016) secondo cui alle parti non può essere
riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla
procedura di mediazione (addirittura anche nel caso in cui il giudice ne ha disposto
l’espletamento – come nella fattispecie in esame – ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/10),
dal momento che una siffatta eventualità si presterebbe al rischio di legittimare condotte delle
parti tese ad aggirare l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, frustrando
la finalità stessa dell’istituto, che non è quella di introdurre una sorta di adempimento burocratico
svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma che – invece – consiste nell’offrire ai
contendenti “un’utile occasione per cercare una soluzione extra giudiziale della loro vertenza, in
tempi più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la
sentenza, tenuto anche conto del fatto che quest’ultima può formare oggetto di impugnazione e che,
in caso di mancata attuazione spontanea delle statuizioni giudiziali da parte del soccombente,
richiede un’ulteriore attività esecutiva, con conseguente allungamento dei tempi e dispendio di
denaro” (cfr., in tal senso, Trib. Busto Arsizio, 03.02.2016) .
Muovendo, dunque, dal principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte
contrarie alla ratio legis della mediazione e poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il
dettato normativo, e facendo specifico riferimento alle determinazioni assunte dalle parti al
termine del primo incontro, deve concludersi che, quando il rifiuto ingiustificato di dare seguito al
procedimento di mediazione viene opposto dalla parte attrice/istante in mediazione, la
condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non può considerarsi soddisfatta. Del
pari, quando detto rifiuto viene formulato, oltreché dalla parte attrice/istante, anche o soltanto
dalla parte convenuta/invitata in mediazione, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art.
4 bis, D. Lgs. citato ed, in particolare, per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10 (condanna al versamento
all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo dovuto per il giudizio)
e ricorre, altresì, un fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art.
116, secondo comma, c.p.c., nel prosieguo del giudizio.
Occorre, peraltro, precisare che – ai fini dell’adozione dei provvedimenti innanzi richiamati – il
rifiuto deve considerarsi non giustificato sia nel caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione della
parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione, sia nell’ipotesi in cui
la parte deduca motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia. In
tal senso, non potrà – ad esempio – mai costituire giustificato motivo per rifiutarsi di partecipare
alla mediazione la convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione
avversaria, per la evidente contraddittorietà, sul piano logico prima ancora che giuridico, che tale
argomentazione sottende, atteso che il presupposto su cui si fonda l’istituto della mediazione è,
per l’appunto, che esista una lite in cui ognuno dei contendenti è convinto che egli abbia ragione e
che l’altro abbia torto e che il mediatore tenterà di comporre riattivando il dialogo tra le parti e
inducendole ad una reciproca comprensione delle rispettive opinioni.
4. Passando alla disamina del caso di specie, dalla lettura del verbale del primo incontro di
mediazione del 30.11.2015, si evince che la parte invitata, sia pure personalmente presente e
ritualmente assistita dal proprio avvocato, “ha negato il proprio consenso alla prosecuzione del
procedimento, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 28/10”. Nessuna indicazione, neppure
sommaria, è riportata nel verbale in merito alle eventuali ragioni che hanno indotto la parte
invitata a non voler iniziare la procedura di mediazione. Né il mediatore ha precisato (com’era,
invece, suo preciso dovere fare) se la parte si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto
ovvero se, anche all’esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore medesimo, la
stessa non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso. L’omissione di tale rilevante
aspetto preclude a questo giudicante ogni valutazione in ordine alla sussistenza di possibili profili
di giustificatezza del rifiuto opposto da ______________ alla prospettiva di proseguire nel
procedimento di mediazione, di talchè, non potendo apprezzare le ragioni che hanno indotto
quest’ultima ad interrompere il tentativo di mediazione al primo incontro, il rifiuto deve
considerarsi non giustificato.
Ne consegue che, oltre a poter desumere da detto comportamento preclusivo argomenti di prova
ex art. 116, secondo comma, c.p.c. nel prosieguo del giudizio, deve pronunciarsi a carico di
__________ la condanna al versamento, in favore dell’Erario, della somma di € 206,00, pari
all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di
mediazione successiva al primo incontro.
5. In ordine alla tempistica della irrogazione della sanzione pecuniaria in questione, ritiene
questo giudice, conformemente ad un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., in
proposito, Trib. Termini Imerese, 09/05/2012; Trib. Mantova, 22/12/2015) che la sanzione ben
può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto
alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio, non emergendo dalla lettura dell’art. 8,
comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10 dati normativi contrari alla propugnata interpretazione.
Per Questi Motivi
disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:
CONDANNA la parte convenuta ______________ al versamento, in favore dell’Erario, della somma di
€ 206,00, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come
conseguenza sanzionatoria
della ingiustificata
volontà di non prendere parte alla fase del
procedimento di mediazione successiva al primo incontro;
FISSA, per la precisazione delle conclusioni, che ciascuna parte dovrà redigere su separato atto da
depositare telematicamente, la successiva udienza del 23/01/2017, ore 09.30;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Vasto, 23 aprile 2016.
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale

Fonte: MCM mediazione

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