LA DOMANDA RICONVENZIONALE È SOGGETTA ALLA MEDIAZIONE

ORDINANZA
Tribunale Ordinario di Verona
TERZA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Massimo Vaccari
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa tra
H.
Contro
N.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 6 febbraio 2017
Rilevato che
alla scorsa udienza, a seguito della eccezione di beneficio d’inventario sollevata tempestivamente dalla convenuta, citata in giudizio in qualità di erede del proprio zio, dal quale l’attore assume di aver subito gravi danni alla persona, lo stesso attore ha avanzato domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di erede senza beneficio di inventario della convenuta
a seguito di tale domanda l’oggetto della controversia è stato ampliato a ricomprendere una materia, quella delle successioni, per la quale l’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda;
tale previsione è idonea a ricomprende qualsiasi domanda, cumulata oggettivamente o soggettivamente nel giudizio, che, come quella in esame, non sia stata oggetto di mediazione;
al fine di rendere proficuo l’esperimento della fase conciliativa è opportuno demandare alla mediazione anche controversia risarcitoria introdotta dall’attore;
P.Q.M
Assegna alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione in relazione a tutte le domande svolte nel presente giudizio e rinvia la causa all’udienza del 15 giugno 2017 h. 09.30.
Si comunichi.
Verona 21/02/2017
Il Giudice

Fonte: 101mediatori

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