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LA MEDIAZIONE E’ CONDIZIONE EFFETTIVA DI PROCEDIBILITA’

Nella sentenza del Tribunale di Nuoro la condizione della procedibilità della domanda non può ritenersi soddisfatta perché non è stata realizzata la domanda di mediazione. Il giudice ritiene che ricorrano sia i presupposti per disporre la mediazione e anche che sia opportuno posticipare l’ammissione delle prove all’esito di questo per evitare di far affrontare alle parti di pagare spese ed oneri che potrebbero ritenersi superflui. Ritiene infine che la condizione di procedibilità della domanda non si può ritenere soddisfatta nonostante al primo incontro preliminare la parte interessata dichiara che non c è possibilità di raggiungere un accordo ma c è bisogno che la procedura di mediazione venga svolta. La mancata partecipazione alla procedura porta il giudice a trarre da questo comportamento un rifiuto ingiustificato e quindi incorre nella sanzione di cui all’art. 5, comma 4-bis D. Lgs 28/2010.
L’udienza viene infine rinviata con il termine perentorio di 15 giorni assegnato alle parti per esperire la mediazione.
Non bisogna dimenticare infatti la grande importanza che assume la mediazione soprattutto nella società odierna che è in grado di svolgere una funzione a forte valenza educativa sia nelle controversie, nei processi sociali e anche nelle relazioni. E’ uno strumento conciliativo e anche riparatorio applicabile in tutti i tipi di conflitti, da quelli familiari, a quelli scolastici, da quelli legali a quelli penali, condominiali, economici, finanziari e così via.
La procedura di mediazione deve essere svolta perché altrimenti non si può dichiarare effettiva la condizione di procedibilità.

Trovate la sentenza integrale al seguente link

LA MEDIAZIONE E’ CONDIZIONE EFFETTIVA DI PROCEDIBILITA’

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