{"id":284,"date":"2016-03-16T12:51:07","date_gmt":"2016-03-16T11:51:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.conciliazionecila.it\/blog\/?p=284"},"modified":"2016-04-12T12:54:19","modified_gmt":"2016-04-12T10:54:19","slug":"risoluzione-alternativa-delle-controversie-on-line-disponibile-la-nuova-piattaforma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.conciliazionecila.it\/blog\/risoluzione-alternativa-delle-controversie-on-line-disponibile-la-nuova-piattaforma\/","title":{"rendered":"Risoluzione alternativa delle controversie on line: disponibile la nuova piattaforma"},"content":{"rendered":"<p>La Commissione \u00a0Europea, sulla base di quanto prescritto dal Regolamento EU n. 524\/2013 ha lanciato una nuova piattaforma (piattaforma ODR) per la risoluzione alternativa delle controversie online. Gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (organismi ADR) notificati dagli Stati membri si sono potuti accreditare immediatamente, mentre consumatori e professionisti hanno avuto accesso di recente e cio\u00e8 dal 15 febbraio 2016.<\/p>\n<p>La piattaforma consentir\u00e0 di risolvere le controversie online (anche quelle transfrontaliere) in un click, senza dover ricorrere a lunghe e costose procedure giudiziarie. Consumatori e professionisti potranno presentare un reclamo online, e gli organismi ADR faranno da arbitri tra le parti per risolvere il problema. I siti di commercio elettronico dovranno indicare obbligatoriamente il link alla procedura.<\/p>\n<p>La nuova piattaforma costituisce un ulteriore strumento per rafforzare la fiducia nel commercio elettronico, offrendo un importante contributo alla strategia dell&#8217;UE per il mercato unico digitale.<\/p>\n<p>In effetti l\u2019obiettivo principale del Regolamento EU n. 524\/2013 \u00e8 stato proprio quello di istituire una piattaforma di ODR a livello dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>La piattaforma ODR non \u00e8 altro che un sito web interattivo che offre un unico \u00a0punto di accesso per consumatori e professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie derivanti da operazioni online. La piattaforma ODR fornisce informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie contrattuali tra professionisti e consumatori derivanti da contratti di vendita o contratti di servizi online. Essa consente ai consumatori e ai professionisti di presentare reclami mediante la compilazione di un modulo elettronico disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell\u2019Unione e di accludere i documenti pertinenti. Successivamente la piattaforma trasmette i reclami all\u2019organismo ADR competente.<\/p>\n<p>In definitiva, quindi, la piattaforma ODR ha le funzioni seguenti:<\/p>\n<p>a) mettere a disposizione un modulo di reclamo elettronico che pu\u00f2 essere compilato dalla parte ricorrente;<br \/>\nb) informare del reclamo la parte convenuta;<br \/>\nc) individuare l\u2019organismo o gli organismi ADR competenti e trasmettere il reclamo all\u2019organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi;<br \/>\nd) proporre uno strumento elettronico di gestione dei casi che consenta alle parti e all\u2019organismo ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia mediante la piattaforma ODR;<br \/>\ne) fornire alle parti e all\u2019organismo ADR la traduzione delle informazioni che sono necessarie per la risoluzione della controversia e che sono scambiate tramite la piattaforma ODR;<br \/>\nf) mettere a disposizione un modulo elettronico tramite il quale gli organismi ADR trasmettono tutte le necessarie informazioni;<\/p>\n<p>g) mettere a disposizione un sistema di commenti (feedback) che consenta alle parti di esprimere il proprio punto di vista sul funzionamento della piattaforma ODR e sull\u2019organismo ADR che ha trattato la loro controversia.<\/p>\n<p>Inoltre la piattaforma deve rendere pubbliche:<\/p>\n<p>le informazioni generali sull\u2019ADR quale mezzo extragiudiziale di risoluzione delle controversie;<br \/>\nle informazioni sugli organismi ADR inseriti in elenco conformemente all\u2019articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013\/11\/UE che sono competenti a trattare le controversie oggetto del presente regolamento;<br \/>\nuna guida online sulle modalit\u00e0 di presentazione dei reclami tramite la piattaforma ODR;<br \/>\nle informazioni, incluse le modalit\u00e0 di contatto, sui punti di contatto ODR designati dagli Stati membri conformemente all\u2019articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento n. 524\/2013;<br \/>\ni dati statistici sui risultati delle controversie trasmesse agli organismi ADR tramite la piattaforma ODR.<br \/>\nSi ricorda, a tal proposito, che il Parlamento Europeo ed il Consiglio ha anche emanato la Direttiva n. 2013\/11\/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che \u00e8 stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 130\/2015. L\u2019obiettivo principale della Direttiva \u00e8 quello di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie.<\/p>\n<p>Come \u00e8 noto il termine ADR \u00e8 un acronimo derivante dalla lingua inglese il cui significato \u00e8 Alternative Dispute Resolution: risoluzione alternativa delle controversie. Lampante \u00e8 la caratteristica peculiare delle ADR: la loro alternativit\u00e0 rispetto al sistema ordinario di risoluzione delle controversie, per porre pacifico rimedio, nonch\u00e9 legale rimedio, alle liti, in particolare, civili e commerciali.<\/p>\n<p>L\u2019acronimo ADR, applicato alla risoluzione delle controversie on line, ha subito, nella prassi statunitense, una trasformazione in ODR: Online Dispute Resolution. \u00c8 stata data, cos\u00ec, denominazione autonoma alla applicazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie originate nel commercio elettronico.<\/p>\n<p>E questo, in virt\u00f9 delle rilevanti trasformazioni che subiscono le procedure di ADR, una volta applicate in un contesto telematico. In effetti, la velocit\u00e0 con cui vengono effettuate le transazioni on line ha imposto una maggiore speditezza delle procedure alternative di risoluzione delle controversie rispetto all\u2019ADR tradizionale. Ove si noti che i contraenti della transazione elettronica sono domiciliati in luoghi diversi, quando non, addirittura, in due Stati diversi. Ci\u00f2 comporta l\u2019opportunit\u00e0, se non la necessit\u00e0, di una procedura di ODR che abbia in s\u00e9 caratteristiche, sia sostanziali, sia procedurali, che esulino dalla normativa di un \u00a0singolo Stato, pur nel rispetto delle norme, non scritte, relative alla giustizia del caso concreto.<\/p>\n<p>Le procedure di ODR, pur nelle loro particolarit\u00e0, che le differenziano l\u2019una dall\u2019altra, presentano, tuttavia, caratteristiche comuni.<\/p>\n<p>In primo luogo, l\u2019ODR deve avere costi contenuti, soprattutto in virt\u00f9 del fatto che il valore delle controversie che possono originare da contratti di compravendita stipulati in Rete, \u00e8, solitamente, molto modesto. L\u2019ODR applicato al commercio elettronico deve essere di facile accesso, nonch\u00e9 di libero accesso: l\u2019internauta deve avere possibilit\u00e0 di adire, in piena libert\u00e0, un Organismo che possa dirimere una controversia relativa a rapporti contrattuali sorti in Rete.<\/p>\n<p>In secondo luogo, le procedure di ODR sono caratterizzate dall\u2019asincronicit\u00e0. Esistono, in altri termini, notevoli difficolt\u00e0 tecniche per realizzare teleconferenze che possano ovviare alla mancanza della reciproca visibilit\u00e0 delle parti.<\/p>\n<p>In terzo luogo, le procedure di ODR sono procedure gestite da appositi organismi creati ad hoc. Ne consegue, quindi, la necessit\u00e0 di enunciare i comuni tratti dei diversi on line ADR providers. Un primo tratto pu\u00f2 essere riferito al grado di automatizzazione delle procedure. \u201cQuanto pi\u00f9 una procedura \u00e8 automatizzata e governata da un software tanto meno l\u2019elemento umano influenza lo svolgersi e, soprattutto, l\u2019esito della procedura conciliativa. L\u2019arbitrato, allo stato dell\u2019arte, per la sua struttura che pi\u00f9 lo accomuna al giudizio ordinario mal si attaglia ad una completa automatizzazione ci\u00f2, tuttavia, non rappresenta, di necessit\u00e0, un elemento negativo\u201d. Un secondo tratto comune \u00e8 relativo alla differenza, in ambito telematico, tra controversie che hanno un esito finale on line e controversie che hanno un esito finale off line. \u201cEsistono, procedure miste in quanto alcuni incombenti quali l\u2019escussione dei testimoni o la prima audizione delle parti avviene de visu e nulla vieta che il lodo arbitrale venga redatto nelle forme consuete, superando, in tal modo, le problematiche in merito alla eseguibilit\u00e0 del giudicato\u201d. Un ulteriore tratto comune \u00e8 costituito dall\u2019indipendenza degli online ADR providers: il legame eventuale che l\u2019Organismo potrebbe avere con potenti realt\u00e0 economiche e finanziarie, potrebbe minare, alla radice, la credibilit\u00e0 dello stesso e della pronuncia finale. Corollario del principio dell\u2019indipendenza \u00e8 il principio della trasparenza: le regole relative alla procedura di ODR devono essere enunciate con chiarezza, senza dare adito ad una serie i possibili interpretazioni.<\/p>\n<p>Tra le procedure ODR di maggiore rilevanza nate dall\u2019esperienza statunitense abbiamo la Blind negotiation e la Peer Pressure.<\/p>\n<p>La Blind Negotiation \u00e8 una procedura che si svolge esclusivamente nella sua forma on line.<\/p>\n<p>Interessante si presenta la sua nascita. Nel 1996 Charles Brofman e James Burchetta, chiamati a difendere posizioni contrapposte in una causa di risarcimento danni, decisero di annotare su due fogli di carta l\u2019ammontare reale di denaro che erano disposti a versare, al fine di risolvere la controversia. Consegnarono, quindi, i due fogli ad un terzo, decidendo di transigere se la differenza tra le due somme fosse risultata inferiore ai mille dollari. E cos\u00ec avvenne. Nel 1998, i due avvocati crearono, sul web, un sistema originale di risoluzione delle controversie, completamente amministrato da un \u00a0software che gestisce la procedura, attiva ventiquattro ore su ventiquattro.<\/p>\n<p>Il soggetto che ritiene di aver diritto ad un risarcimento in denaro invia una richiesta per raggiungere la composizione transattivi della vertenza. L\u2019ODR Provider comunica l\u2019esistenza della richiesta alla controparte: se quest\u2019ultima accetta, ha inizio la procedura. Si realizza, cos\u00ec, una sequenza continua di offerte monetarie delle parti, migliorative mai al di sotto di determinate percentuali: esse vengono a conoscenza, in tempo reale, dell\u2019arrivo dell\u2019offerta della controparte, ma non del relativo ammontare. Si proseguir\u00e0 fintantoch\u00e9, raggiunto lo spread tra offerta e relativa contro \u2013 offerta predeterminato sulla base degli accordi contrattuali, si effettua uno split off, \u00a0una divisione che determini l\u2019ammontare della transazione per l\u2019esatto valore mediano tra le offerte delle parti. Ogni calcolo viene effettuato dal software, che comunica alle parti, asetticamente, se l\u2019accordo \u00e8 stato raggiunto e per quale somma di denaro.<\/p>\n<p>Tale procedura ha avuto, negli Stati Uniti, uno sviluppo sorprendente, e Cybersettle.com \u00e8 diventata, in materia, un\u2019istituzione fondamentale per consumatori individuali, imprese, Pubblica Amministrazione.<\/p>\n<p>La Peer Pressure \u00e8 un metodo di ODR che non ha precedenti nell\u2019evoluzione dell\u2019ADR tradizionale.<\/p>\n<p>L\u2019espressione, letteralmente traducibile \u00abpressione tra pari\u00bb \u00e8 legato ad una teoria sociologica che individua, in determinati gruppi sociali composto da soggetti aventi la stessa fascia d\u2019et\u00e0, la tendenza all\u2019autocorrezione in vista dell\u2019adeguamento ai comportamenti mantenuti da altri soggetti presi a modello.<\/p>\n<p>La procedura, in sintesi, pu\u00f2 essere cos\u00ec descritta.<\/p>\n<p>Il consumatore che ha motivo di dolersi nei confronti di un venditore o di un fornitore di servizi, compila un modulo all\u2019interno del sito Internet dell\u2019ODR Provider, descrivendo il caso di specie e le relative pretese. In questa fase il gestore della procedura non compie, nel merito, nessuna verifica: si limita ad inoltrare la richiesta al soggetto nei cui confronti la denuncia \u00e8 stata rivolta.<\/p>\n<p>A questo punto si possono verificare tre ipotesi.<\/p>\n<p>Il denunciato potrebbe non riconoscere alcun valore alla denuncia. Il file della disputa viene, quindi, pubblicato sul web, affinch\u00e9 ognuno possa esporre liberamente la propria opinione.<\/p>\n<p>Stessa sorte qualora l\u2019accordo tra le parti non venga raggiunto.<\/p>\n<p>Nel caso di esito positivo, invece, viene chiesto all\u2019impresa se vuole renderlo pubblico attraverso la diffusione della trattativa su Internet, al fine di una qualificazione dell\u2019operatore commerciale nell\u2019ottica di customer care.<\/p>\n<p>Peraltro, la peer pressure pu\u00f2 anche essere anche utile, alle parti, per conoscere l\u2019eventuale impatto della propria richiesta su una giuria popolare. L\u2019utilizzo di mock jury, tipica del mini trial, infatti, \u00e8 sempre stato riservato, dato l\u2019alto costo dell\u2019organizzazione di un processo simulato, a controversie di elevato valore economico. Attraverso la pubblicazione della vertenza su Internet, la comunit\u00e0 virtuale costituisce la \u00abgiuria fantoccio\u00bb che permette agli operatori commerciali di valutare l\u2019opportunit\u00e0 di intraprendere un giudizio reale.<\/p>\n<p>Fonte: http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2016\/03\/02\/disponibile-la-piattaforma-per-la-risoluzione-alternativa-delle-controversie-on-line<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Commissione \u00a0Europea, sulla base di quanto prescritto dal Regolamento EU n. 524\/2013 ha lanciato una nuova piattaforma (piattaforma ODR) per la risoluzione alternativa delle controversie online. 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