Il D.lgs. 4 Marzo 2010, n. 28 ha introdotto l’obbligatorietà della mediazione per tutti coloro che"> Il D.lgs. 4 Marzo 2010, n. 28 ha introdotto l’obbligatorietà della mediazione per tutti coloro che">

LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CONDOMINIALI

Il D.lgs. 4 Marzo 2010, n. 28 ha introdotto l’obbligatorietà della mediazione per tutti coloro che intendono affidarsi al giudice per la riconciliazione delle parti al seguito della nascita di controversie. Questa è stata introdotta anche nell’ambito condominiale la quale l’art. 5 del D.lgs 28/2010 specifica quali sono le controversie che rientrano nell’applicazione di questa normativa prevista dal Codice Civile.
Vi elenchiamo, a titolo di esempio, le controversie che vi rientrano:
• Impugnazione delle deliberazioni qualunque sia la modalità di assunzione e/o l’oggetto della decisione assembleare;
• Ripartizione delle spese;
• Natura esclusiva e/o condominiale di un bene e/o impianto
• Innovazioni (consentite, vietate e gravose o voluttuarie)
• Opere eseguite dal singolo sulla proprietà esclusiva
• Realizzazione di una sopraelevazione
• Perimento dell’edificio e sua costruzione
• Incarico di amministratore inerente al rapporto di mandato
• Esercizio ed effetti del dissenso alle liti
• Rimborso delle anticipazioni per spese urgenti effettuate dal singolo condomino
• Approvazione e/o interpretazione del regolamento
• Necessità di adottare provvedimenti di gestione
• Modalità di realizzazione dello scioglimento del condominio
• Responsabilità solidale tra venditore e acquirente di una porzione di piano con esclusione delle questioni relative alla riscossione, comprese la richiesta e l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
• Nomina di un curatore speciale
• Approvazione delle tabelle millesimali e loro revisione
• Applicazione delle sanzioni per inosservanza del regolamento
• Diritti reali, relativi quindi al diritto di proprietà (piena o nuda) e di usufrutto
• Interpretazione ed esecuzione dei contratti assicurativi
Invece è previsto dall’ art.5, comma 4. D.lgs. n.28/2010 che i commi 1 e 2 della medesima disposizione non si applichino andando ad escludere così le relative controversie dall’ambito di operatività del tentativo obbligatorio di mediazione:
• Nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione
• Nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto
• Nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti
• Nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata
• Nei procedimenti in Camera di Consiglio
• Nell’azione civile esercitata nel processo penale

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