Mediazione civile esclusa nelle domande riconvenzionali

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
 Il giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, nel procedimento 1…. /2016 R.G. tra
Attore
E
Convenuta
E nei confronti di
Terza chiamata
Ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 14.3.2017;
ritenuto che, alla luce dell’indubbia natura privata della struttura sanitaria convenuta e della incontestata (oltre che documentata) sussistenza del rapporto contrattuale con essa instaurato dall’attrice, l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società convenuta e dal terzo chiamato può essere decisa unitamente al merito;
rilevato, quanto all’eccezione di improcedibilità dell’azione risarcitoria, proposta dalla difesa del dott. V., chiamato in causa dalla R.A.H. spa per essere manlevata in caso di soccombenza, che non risultano al medesimo estese dall’attrice, né espressamente né esplicitamente, le domande risarcitorie proposte nei riguardi della Casa di Cura;
considerato che l’art. 5 c. 1 bis. D. Lgs. 28/2010, nell’imporre il preventivo esperimento del procedimento di mediazione a chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia nelle materie specificamente indicate e nel sancire che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non regola espressamente le ipotesi in cui il giudizio, dopo la pro-posizione della domanda giudiziale, si arricchisce di nuove domande o di nuove parti;
rilevato che parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, argomentando sulla base del dato letterale e della finalità deflattiva della mediazione, ha sostenuto che l’esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità non genericamente del processo, bensì della domanda giudiziale, tal che ogni domanda (riconvenzionale, trasversale nei confronti di altro convenuto, del convenuto nei riguardi del chiamato in causa) dev’essere preceduta dallo svolgimento effettivo della fase di mediazione e l’assolvimento di detto onere rende procedibile non l’intero giudizio bensì la singola domanda;
rilevato che da parte degli stessi autori si è escluso che una simile opinione contrasti con il dato testuale, che indica nel convenuto il soggetto legittimato alla formulazione dell’eccezione di improcedibilità, sul rilievo che tale termine ben potrebbe riferirsi all’attore rispetto alla domanda riconvenzionale o al terzo cui l’ambito soggettivo del giudizio sia esteso ai sensi degli artt. 105 e 106 c.p.c. e si è sostenuto che, in simili casi, la trattazione congiunta delle reciproche pretese dinanzi al mediatore piuttosto che dilatare i tempi del processo potrebbe invece favorire la soluzione conciliativa a condizione che in mediazione venga discussa non solo la nuova domanda bensì anche quella principale;
ritenuto tuttavia che diversi sono gli argomenti che inducono a ritenere preferibile l’opzione interpretativa contraria, per cui la mediazione obbligatoria non si estenda alle domande nei riguardi di terzi chiamati in causa;
premesso, infatti, che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost, non possano es-sere interpretate in senso estensivo (Cass. 16092/12, 967/04), non può prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale, che prevede che l’improcedibilità sia sollevata dal convenuto, qualificazione che il codice di rito annette non al destinatario di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la vocatio in jus da parte dell’attore;
considerato, peraltro, che l’evenienza di dove esperire, in tempi diversi e nell’ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di mediazione, comportando un inevitabile, sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è all’evidenza difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l’esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del processo medesimo, ciò che impone di preferire un’interpretazione costituzionalmente orientata del precetto normativo;
ritenuto altresì che sostenere (in maniera del tutto logica e coerente con la ratio dell’istituto) che,  una volta ammessa la mediazione obbligatoria anche per le domande proposte da e nei confronti dei terzi, eventualmente distinguendo la chiamata in garanzia propria da quella impropria (escludendo soltanto nella prima la necessità del preventivo esperimento del tentativo di mediazione che si sia già svolto rispetto alla domanda principale), occorre che alla mediazione sia demandata l’intera controversia, perché solo in tal modo essa potrà essere definita in via conciliativa, equivale a gravare oltremodo la posizione dell’attore obbligato a farsi nuovamente carico del costo dell’organismo di mediazione pur avendo già invano sostenuto quelli della mediazione sulla domanda principale;
ritenuto che, come correttamente osservato da altri giudici anche di questo Tribunale e come sostenuto deciso da questo Giudice in altre analoghe fattispecie, un’interpretazione conforme alla normativa europea è anch’essa nel senso di escludere la mediazione obbligatoria rispetto alle domande proposte da e nei confronti dei terzi oltre che rispetto alle c.d. domande riconvenzionali inedite;
rilevato, infatti, che la direttiva 2008/52/CE – costituente criterio guida della legge 69/09, richiamata persino nel preambolo del D. Lgs. 28/10 si prefigge di garantire un miglior accesso alla giustizia promuovendo metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario (art. 1); essa inoltre cerca di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; 
ritenuto che l’allungamento dei tempi di durata del processo – già seriamente appesantiti nelle controversie per responsabilità professionale sanitaria  dai plurimi differimenti dovuti alle chiamate in causa dei sanitari e dei rispettivi assicuratori – connesso al nuovo tentativo di mediazione contrasterebbe, di fatto, oltre che con l’intento deflativo, anche con il diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
ritenuto che ne risulterebbe dunque sacrificata quell’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario che la direttiva del 21.5.08 in materia di mediazione civile e commerciale si propone invece di assicurare;
ritenuto che, per tutte le illustrate ragioni, la ratio legis sottesa all’art. 5 D. Lgs. 28/2010 deve intendersi ragionevolmente limitata all’iniziativa processuale che dà vita ad un processo e non si estende anche ai fenomeni di ampliamento dell’ambito oggettivo del giudizio già avviato;
ritenuto, pertanto, preferibile intendere l’espressione “chi intende esercitare in giudizio un’azione” come “chi intende instaurare un giudizio”, optando per un’interpretazione costituzionalmente orientata e maggiormente conforme allo spirito delle richiamate norme europee;
ritenuto che non v’è pertanto, allo stato, ragione per un ulteriore arresto del procedimento, che deve invece proseguire verso l’appendice di trattazione scritta preannunciata dalle parti;
ritenuto che, avendone fatto richiesta, va a queste ultime ac-cordato il rinvio ai sensi dell’art. 183 co. 6 c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del dott. V.;
rinvia al merito l’esame dell’eccezione pregiudiziale di in-competenza territoriale;
assegna alle parti i termini di cui all’art. 183 co. 6 nn. 1,2,3, cp.c. decorrenti dal 15.5.2017 e rinvia la causa, per l’adozione dei successivi provvedimenti, all’udienza del 26.10.2017 ore 10.
Palermo, 6.5.2017

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