PROBLEMI DI DIFFAMAZIONE E MINACCE NELLA CHAT DI CONDOMINIO

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 maggio – 5 ottobre 2016, n. 41785

Presidente Palla – Relatore De Gregorio
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha confermato la condanna a pena di giustizia ed al risarcimento del danno emessa in primo grado nei confronti dell’imputato per i delitti di cui agli artt. 594 e 595 cp, avvenuti in ambito condominiale nei confronti dell’amministratore, in epoca anteriore a Novembre 2009.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, che ha lamentato il vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza aveva giudicato firmati dall’imputato tutti i volantini ritenuti diffamatori e non solo quelli che lo stesso aveva ammesso di aver scritto, in base all’assonanza tra lo pseudonimo usato dal firmatario – Ga. – ed il cognome dell’imputato, G. .
1.1 Per altro verso è stata censurata la decisione per illogicità di motivazione nella parte in cui aveva ritenuto che la data del 19 Marzo 2009, in cui si era verificato l’unico episodio constatato di persona dalla parte civile, in cui l’imputato aveva inserito i volantini incriminati nelle cassette delle lettere, non fosse certa, al contrario di quanto scritto nella querela sporta dall’amministratore.
Col secondo motivo è stata censurata
l’errata applicazione degli artt. 594 e 595 cp sulla natura ingiuriosa e diffamatoria dei volantini e si è invocato il diritto di critica anche sotto forma di diritto di satira. Sostiene il ricorrente che il condominio aveva interesse a conoscere gli errori compiuti dall’amministratore in specie riguardo a presunte detrazioni fiscali pertinenti le spese per il parcheggio, che aveva ritenuto possibili; il fatto del resto era vero poiché l’imputato era stato informato dall’Agenzia delle entrate dell’impossibilità di tali detrazioni. Per quanto riguarda la vignetta in cui l’amministratore era rappresentato come un personaggio con naso allungato e con un cartello appeso al collo con la scritta (omissis) , la stessa era da inquadrare nel diritto di satira, aveva uno stretto legame con l’operato dell’amministratore, criticato per aver dato informazioni inesatte all’assemblea dei condomini e, per quanto grottesca, non era in sé volgare o ripugnante.
All’odierna udienza il PG, dr Pinelli, ha concluso per l’annullamento senza rinvio in relazione all’art. 594 cp e con rinvio al Tribunale per la rideterminazione della pena; rigetto nel resto. L’avvocato Caruccio per la parte civile ha chiesto la conferma della sentenza, depositando nota spese.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Quantoal primo motivo deve osservarsi che, tramite l’apparente doglianza circa i citati vizi di motivazione, il ricorso introduce in realtà temi squisitamente fattuali, criticando nel merito la decisione d’Appello.
1.1 La spiegazione dell’iter logico giuridico seguito dai Giudici bolognesi sul tema dell’attribuibilità di tutti gli scritti a firma Ga. all’imputato, appare esauriente e conforme a comuni criteri di logica ed esperienza delle cose. Infatti, la sentenza, premesso che l’imputato stesso aveva riconosciuto come due le missive sottoscritte col suo cognome, ha fatto riferimento, come principale prova indiziaria, all’assonanza tra lo pseudonimo scelto dal vignettista – che secondo la difesa avrebbe dovuto essere persona diversa da G.C. ed il cognome del ricorrente, oltre che, come elementi di corroborazione della prova, alla medesima veste grafica usata per scrivere e disegnare dal presunto ignoto Ga. e dall’imputato.
1.2 La giustificazione alternativa proposta dal ricorso, secondo la quale qualcun altro dei condomini, a causa di un generalizzato sentimento di astio nei confronti dell’architetto, avrebbe a sua volta architettato un’attività calunniosa ai suoi danni, costituendo materiale diffamatorio a lui riferibile per metterlo in guai giudiziari, oltre ad essere perfettamente sul fatto, è solo congetturale. Invero, non risultache durante il processo siano emersi in tal senso positivi dati conoscitivi, né li ha indicati lo stesso ricorso, che sul punto risulta generico in modo disarmante. 1.3 La sentenza, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, ha, pertanto, motivato congruamente sul tema dell’attribuzione di tutti i volantini incriminati all’imputato, consistendo per di più la versione difensiva da verificare in una mera ipotesi, sganciata da positivi dati probatori.
L’altro profilo del primo motivo – sub 1.1 – risulta inammissibile, essendo esplicitamente imperniato su una richiesta di diverso apprezzamento delle prove testimoniali, di cui ha, infatti, riportato stralci. La doglianza in tal modo non si è confrontata con la chiara motivazione dei Giudici di Appello, nella quale si legge che la stessa parte civile, nella sua deposizione, si era mostrata incerta sulla data in cui scoprì G. in flagranza dell’immissione degli scritti ritenuti offensivi nella cassetta della posta, e ciò nonostante che i difensori delle parti durante il suo esame facessero espresso riferimento a tale data; ugualmente imprecisa sullo specifico punto la testimonianza del condomino R. . L’indicazione della data del 19 Marzo 2009 presente nella querela sporta dalla parte lesa è stata correttamente ritenuta superata dalla sentenza impugnata, per il noto principio generale dellaformazione della prova nel corso del processo, come congruamente spiegato in motivazione.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
È opportuno ricordare che le sentenze del merito hanno ritenuto ingiuriosi e diffamatori gli scritti in cui era stata messa in dubbio la professionalità dell’amministratore, valorizzando allo scopo il fatto che in essi era stata evidenziata la mancanza di titoli ad esercitare la qualifica ricoperta. Le comunicazioni reputate diffamanti avevano fatto specifico e chiaro riferimento all’ignoranza da parte di costui delle leggi fiscali, da cui sarebbe derivato un danno ai condomini, a causa delle errate informazioni loro fornite circa la possibilità di detrarre fiscalmente una quota delle spese sostenute per il parcheggio. Pure denigratoria dell’onorabilità dell’amministratore era stata stimata la vignetta in cui lo si era paragonato a Pinocchio, dandogli, con implicita ma chiara allusione, del bugiardo.
È necessario esaminare ciascuno dei due suindicati profili dell’apparato motivazionale.
3.1 In particolare quanto al primo aspetto la sentenza impugnata ha opinato, con motivazione invero molto succinta, che il riferimento alla mancata iscrizione ad albi professionali, non essendo questa necessaria ai fini dell’esercizio dell’incarico di amministratore, fosse non pertinente al tema di discussione,concretizzandosi in accuse gratuite nei confronti della parte civile.
3.2 Tale esposizione argomentativa, oltre ad essere al limite dell’inadeguatezza a giustificare le ragioni della decisione, è incoerente con il solido indirizzo di questa Corte, secondo il quale il requisito della continenza, elemento costitutivo e limite del diritto di critica, non riguarda il contenuto delle espressioni ma la forma della comunicazione, che non deve trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona criticata. In tal senso Sez. 5, Sentenza n. 18170 del 09/03/2015 Ud. (dep. 30/04/2015) Rv. 263460: In tema di delitti contro l’onore, il requisito della continenza non può essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell’opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all’art. 21 Cost.. Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti,trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa, ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato. Massime precedenti Conformi: N. 36602 del 2010 Rv. 248432.
3.3 Applicando tale condiviso principio al caso in esame, va osservato che la citazione nei volantini incriminati della mancanza di titoli abilitativi da parte dell’amministratore, per quanto impropria, non ha assunto caratteri in sé infamanti e/o umilianti, né appare carica di significati aggressivi verso la persona dell’amministratore, riferendosi esclusivamente al suo operato in quanto tale, ritenuto sbagliato in relazione alla circoscritta questione fiscale di interesse del condominio.
3.4 Per quanto riguarda l’immagine di Pinocchio, pure giudicata diffamante, essa appare inquadrabile – come proposto in ricorso e ritenuto dai Giudici di Appello – nel diritto di satira, che la giurisprudenza ha individuato e collocato nell’ambito della scriminante dell’esercizio di un diritto, ex art. 21 Cost. e art. 51 c.p., fermi restando i limiti dell’inutile e gratuito disprezzo personale, che di regola caratterizza il diritto di critica.
In tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 5695 del 05/11/2014Cc. (dep. 06/02/2015) Rv. 262531: In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l’esimente del diritto di critica, quando le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un’argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato il provvedimento del Tribunale che, omettendo di indicare i motivi per cui le espressioni utilizzate negli articoli di stampa non esprimevano una critica, ma ludibrio o disprezzo personale, si era limitato a richiamare singole espressioni satiriche come “Piano alla Totò truffa”, riferito alla vendita da parte di un dirigente pubblico di un proprio brevetto all’amministrazione di appartenenza). In senso conforme N. 42643 del 2004 Rv. 230066, N. 3676 del 2011 Rv. 249700, N. 37706 del 2013 Rv. 257255.
Con specifico riferimento al requisito della continenza dei modi espressivi simbolici nell’esplicazione di attività di satira si è pronunciata questa Corte, in Sez. 5, Sentenza n. 37706 del 23/05/2013 Ud. (dep. 13/09/2013) Rv. 257255: In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del riconoscimento dell’esimente prevista dall’art. 51 cod. pen., qualora l’articolo contenga una critica formulata conmodalità proprie della satira, il giudice, nell’apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell’espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo.
3.5 Alla luce dei suindicati principi, nella fattispecie in esame l’uso della figura di Pinocchio, personaggio della cultura letteraria universale, noto per le sue bugie – invero tanto grandi da risultare innocue per tutti se non per lo stesso autore – non risulta in sé dispregiativo, né la vignetta è caratterizzata da tratti volgari. Nel contesto comunicativo ritenuto provato il suo riconoscibile significato simbolico negativo appare riferito all’inaffidabilità dimostrata dall’amministratore nella suddetta specifica questione fiscale e non rivolto al discredito gratuito della sua persona; sul punto appare opportuno precisare che l’epiteto di bugiardo che i Giudici territoriali hanno attribuito al disegno non appare coerente con le altre prove da essi esaminate.
Deve, infine, considerarsi che gli argomenti suscitati nei documenti ritenuti diffamatori rivestivano unoggettivo interesse per i condomini cui erano rivolti, essendo collegati alla ipotizzata possibilità – da parte dell’amministratore – che questi detraessero fiscalmente una quota delle spese sostenute per il parcheggio. Tale possibilità, del resto, appare smentita dalla competente Agenzia delle entrate – come emerge dagli atti allegati al ricorso – risultando, pertanto, veritiera, nel caso specifico, la censura di ignoranza della legge fiscale mossa nei confronti della parte civile tramite i materiali oggetto del processo e giudicati offensivi.
4.1 È condivisibile, pertanto, anche il profilo del ricorso che – in armonia con il consolidato orientamento di questa Corte – ha censurato la motivazione della sentenza, nella parte in cui non ha considerato che le espressioni ritenute ingiuriose e diffamatorie erano in definitiva fondate su una situazione di fatto rispondente a verità. In tal senso Sez. 5, Sentenza n. 7715 del 04/11/2014 Ud. (dep. 19/02/2015) Rv. 264064 Massime precedenti Conformi: N. 3676 del 2011 Rv. 249700, N. 40930 del 2013 Rv. 257794, che hanno argomentato sul presupposto della veridicità delle notizie e/o dei fatti come elemento essenziale del diritto di critica.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono deve giudicarsi che i fatti-reato attribuiti all’imputato siano scriminati ti aisensi dell’art. 51 cp, per il legittimo esercizio del diritto di critica e la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché gli stessi fatti non costituiscono reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non costituiscono reato.

Fonte: La legge per tutti

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