INTERESSI BANCARI E ANATOCISMO: LA RIFORMA

Addio agli interessi calcolati sugli interessi: a prevederlo è l’atteso decreto attuativo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) [1], adottato lo scorso 3 agosto e definitivo dal 1° ottobre 2016. Il provvedimento è stato emesso in esecuzione di quanto previsto dal “Decreto banche” del febbraio 2016 [2].

La nuova regola pone fine a una contesa tra correntisti e banche che dura ormai da numerosi anni. Ora, in virtù delle nuove regole si prevede che:

  • gli interessi debitori maturati non possono produrre altri interessi;
  • solo nel caso di morosità del debitore gli interessi possono produrre altri interessi; in pratica l’anatocismo è possibile solo per gli interessi di mora;
  • nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento deve essere assicurata la stessa periodicità nel calcolo degli interessi, periodicità che non può comunque essere inferiore a un anno, con calcolo al 31 dicembre (salvo il contratto sia chiuso prima di quella data). Non ci può essere quindi alcuna asimmetria tra banca e cliente;
  • prima che gli interessi maturati diventino esigibili, al cliente deve essere riconosciuto un periodo di almeno trenta giorni (da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell’ammontare degli interessi stessi) per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente. Tale periodo di 30 giorni è modificabile ma solo a favore del cliente stesso;
  • gli interessi maturati, in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti, devono essere contabilizzati separatamente dal capitale;
  • gli interessi debitori sono esigibili solo dal 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;
  • il cliente e la banca possono mettersi d’accordo e pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l’avvio di azioni giudiziarie – il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi). In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi saranno invece immediatamente esigibili.

La nuova normativa sull’anatocismo si applica agli interessi debitori maturati sulle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito. Quindi vi rientrano sia le aperture di credito di conto corrente – comprese le operazioni di anticipo su crediti e documenti – sia gli sconfinamenti, e anche i contratti già in essere dovranno adeguarsi con clausole conformi al nuovo  Testo unico bancario (modificato appunto dal decreto banche del febbraio scorso).

[1] CICR decr. n. 343/16 del 3.08.2016.

[2] L. n. 49/2016.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/128656_interessi-bancari-e-anatocismo-la-riforma

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