{"id":174,"date":"2015-12-23T18:14:01","date_gmt":"2015-12-23T17:14:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.conciliazionecila.it\/blog\/?p=174"},"modified":"2016-01-18T18:14:44","modified_gmt":"2016-01-18T17:14:44","slug":"174","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.conciliazionecila.it\/blog\/174\/","title":{"rendered":"Mediazione giurisprudenziale: la rassegna delle ultime pronunce"},"content":{"rendered":"<h5 style=\"text-align: justify;\"><em>L\u2019anno che sta per chiudersi \u00e8 stato per la mediazione un anno complesso e articolato, fatto di modifiche normative, ma soprattutto di interventi dei giudici di merito <\/em><\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019anno che sta per chiudersi \u00e8 stato per la mediazione un anno complesso e articolato, fatto di modifiche normative, ma soprattutto di interventi dei giudici di merito che hanno contribuito a delineare molti aspetti della mediazione civile e commerciale. Con le recenti pronunce dei giudici di merito potremmo, infatti, sostenere che alla mediazione obbligatoria, alla mediazione facoltativa, alla mediazione delegata dal giudice ed alla mediazione contrattuale o statutaria, si sia aggiunta la mediazione giurisprudenziale quale mediazione che trova la sua disciplina in parte nella legge ed in parte nel provvedimento del giudice.<\/p>\n<div class=\"main\">\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><a href=\"http:\/\/www.quotidianogiuridico.it\/documents\/2015\/12\/22\/mediazione-giurisprudenziale-la-rassegna-delle-ultime-pronunce#Icasidiobbligatoriet\u00e0deltentativodimediazione\">I casi di obbligatoriet\u00e0 del tentativo di mediazione.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.quotidianogiuridico.it\/documents\/2015\/12\/22\/mediazione-giurisprudenziale-la-rassegna-delle-ultime-pronunce#Laparteoneratadipromuovereedicoltivareilprocedimentodimediazione\">La parte onerata di promuovere e di coltivare il procedimento di mediazione.<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le pi\u00f9 vivaci dispute interpretative generate dalla promulgazione del D.Lgs. 7 marzo 2010, n. 28, introduttivo del procedimento di mediazione civile e commerciale, si sono manifestate, in modo particolare, nei casi in cui esso costituisce condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo, pu\u00f2 dirsi, per sommi capi, come le <strong>problematiche<\/strong> emerse con maggiore frequenza riguardino:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019<strong>esatta individuazione delle controversie in cui il tentativo di conciliazione \u00e8 obbligatorio<\/strong>;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>identificazione della parte che, in ipotesi di obbligatoriet\u00e0, \u00e8 gravata dell\u2019onere di promuovere e di coltivare il procedimento<\/strong>;<\/li>\n<li>la <strong>descrizione delle attivit\u00e0 che devono essere compiute affinch\u00e9 la condizione di procedibilit\u00e0 possa reputarsi integrata<\/strong>;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>accertamento delle conseguenze derivanti dal mancato assolvimento di tale onere in pendenza del processo civile<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non v\u2019\u00e8 da stupirsi che siano queste le tematiche su cui si rinvengono i pi\u00f9 diffusi e numerosi precedenti giurisprudenziali in termini, atteso che le stesse sono intimamente e profondamente collegate alla possibilit\u00e0 di introdurre e di proseguire il processo civile e, dunque, vengono costantemente sottoposte a valutazione dai nostri Giudici contestualmente (anzi, preventivamente) alla delibazione delle domande giudiziali. Di converso, le questioni attinenti il solo svolgimento del procedimento di mediazione, nella normalit\u00e0 dei casi, non si riversano, quantomeno nell\u2019immediatezza, sul processo, di guisa che, il pi\u00f9 delle volte, non sono destinate ad essere sottoposte al sindacato giudiziale, se non tramite l\u2019impugnazione dell\u2019accordo amichevole eventualmente raggiunto tra i contraenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altrettanto prevedibile \u00e8 la natura spesso creativa delle decisioni intervenute sull\u2019argomento, determinata (e forse giustificata) dalla carenza di indici normativi idonei a superare eventuali incertezze interpretative e dall\u2019inserimento della disciplina sulla mediazione in un corpo normativo non organicamente inserito nel \u2013 o, comunque, non armonicamente collegato al \u2013 codice di rito. D\u2019altro canto, l\u2019istituto della mediazione, proprio perch\u00e9 orientato alla deflazione del contenzioso giudiziale, \u00e8 stato preconizzato con particolare attenzione per i benefici ai contraenti dalla stipulazione dell\u2019accordo amichevole, trattando le possibili interferenze con il processo civile quale problematica marginale e di scarso rilievo; in altri termini, la propensione ad offrire ai consociati uno strumento di A.D.R. duttile ed efficace pare aver suggerito al legislatore di non definire con eccessivo rigore formale gli obblighi e gli oneri delle parti, ivi comprese, pertanto, le questioni attinenti alla procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale, lasciando conseguentemente all\u2019interprete un maggiore libert\u00e0 nel risolvere simili problematiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>I casi di obbligatoriet\u00e0 del tentativo di mediazione.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prima di analizzare la specifica disciplina riservata dal D.Lgs. n. 28\/2010 alla fattispecie della mediazione obbligatoria, con riguardo tanto alla tecnica normativa impiegata dal legislatore, quanto al contenuto delle singole previsioni normative, \u00e8 opportuno spendere alcune riflessioni di natura metodologica, sovente poste in secondo piano dalla prassi giurisprudenziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, la pesantezza dei ruoli giudiziari, in uno con l\u2019affidamento risposto nella capacit\u00e0 del mediatore di persuadere i contendenti al raggiungimento di una soluzione transattiva, induce talvolta i Giudici ad apprezzare in termini piuttosto estensivi il catalogo di materie sottoposto alla condizione di procedibilit\u00e0 oppure a disporre<em> iussu iudicis <\/em>la mediazione, avvalendosi del potere agli stessi accordato dall\u2019art. 5, comma II, del D.Lgs. n. 28\/2010 nell\u2019ipotesi in cui la natura della causa, lo stato dell\u2019istruzione ed il comportamento delle parti rendano probabile la bonaria composizione della lite.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 doveroso domandarsi se il descritto<em> favor mediationis<\/em>, qualora traspaia dall\u2019analisi delle decisioni in materia (cfr.: <strong>Trib. Prato, 16 gennaio 2012<\/strong>, nella quale l\u2019attenzione privilegiata alla mediazione viene argomentata in forza del dovere del capo dell\u2019ufficio giudiziario di controllare l\u2019effettivo e serio svolgimento delle attivit\u00e0 di mediazione esercitate nel relativo circondario), riposi su una solida base normativa o, comunque, su principi di carattere generale e, parallelamente, possa fungere da canone ermeneutico per la risoluzione delle fattispecie dubbie, incerte o ambigue.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La risposta sembrerebbe negativa per un duplice ordine di considerazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primo luogo, le condizioni generali di procedibilit\u00e0, determinando la compressione del diritto all\u2019azione giudiziale e ponendo a repentaglio la ragionevole durata del processo (valori tutelati, rispettivamente, dagli artt. 24 e 111 Cost.), sono ammesse soltanto se necessarie \u2013 o, quantomeno, tangibilmente utili \u2013 per la protezione di un bene costituzionale di eguale importanza e, in ogni caso, non possono che integrare delle norme eccezionali, soggette, in quanto tali, alla sola interpretazione letterale e restrittiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale bene giuridico, idoneo a temperare il diritto alla tutela giurisdizionale, viene individuato dalla Corte Costituzionale nell\u2019interesse generale al soddisfacimento pi\u00f9 immediato delle situazioni sostanziali realizzato attraverso la composizione preventiva della lite rispetto a quello conseguito attraverso il processo <strong>(sentenze n. 407 del 21 novembre 2007<\/strong>; <strong>n. 199 del 5 giugno 2003; n. 276<\/strong> del <strong>13 luglio 2000; n. 165 del 31 maggio 2000<\/strong>; <strong>n. 161 del 31 maggio 2000<\/strong>; <strong>n. 336 del 24 luglio 1998<\/strong>; <strong>n. 190 del 28 giugno 1985<\/strong>, 1274; <strong>ordinanze n. 179 del 10 maggio 2002; n. 217 del 19 giugno 2000<\/strong>). Da ci\u00f2 deriva l\u2019automatica incostituzionalit\u00e0 delle norme che subordinino l\u2019esperimento dell\u2019azione cautelare all\u2019esperimento del procedimento di mediazione, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che l\u2019apertura di un tavolo di trattative possa garantire la soddisfazione delle situazioni giuridiche sostanziali in maniera pi\u00f9 celere rispetto al processo cautelare).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 alla stregua di tali principi che le pi\u00f9 sofisticate pronunzie giurisprudenziali in termini hanno escluso dall\u2019obbligo di mediazione le azioni revocatorie ordinarie<em> ex <\/em>art. 2901 c.c., ancorch\u00e9 incidano su atti traslativi di diritti reali (<strong>Trib. Varese, 20 dicembre 2011; Trib. Varese, sez. I, 10 giugno 2011<\/strong>), nonch\u00e9 la domanda di risarcimento del danno da diffamazione commessa, siccome perpetrata, secondo le allegazioni di parte attrice, tramite la spedizione di messaggi telefonici, piuttosto che con l\u2019impiego della stampa o di altro mezzo di pubblicit\u00e0 (Trib. Pavia, 27 ottobre 2011).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La giurisdizione condizionata, da un\u2019altra prospettiva, costituendo il frutto dell\u2019apposizione di limiti e di ostacoli all\u2019esercizio dell\u2019azione giudiziale, non pu\u00f2 che presentarsi quale istituto assolutamente eccezionale, sorretto dal principio di tipicit\u00e0 e mai ricostruibile con un\u2019interpretazione creativa delle norme specificamente riferite ad altre materie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anzi, parrebbe ragionevole interrogarsi sulla legittimit\u00e0 costituzionale della scelta, operata dal legislatore all\u2019art. 5, comma I<em>-bis<\/em>, del D.Lgs. n. 28\/2010, di prevedere incondizionatamente l\u2019obbligo di mediazione per talune tipologie di controversie, astenendosi dal contemplare dei giusti motivi in presenza dei quali l\u2019onere in questione pu\u00f2 essere legittimamente eluso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allo stesso modo, \u00e8 legittimo sollevare perplessit\u00e0 sui canoni adoperati dal legislatore per selezionare la tipologia di cause sottomesse alla condizione di procedibilit\u00e0 che, sulla base di una valutazione estremamente approssimativa, parrebbero fondarsi sui connotati soggettivi di talune parti coinvolte (per ci\u00f2 che concerne i contratti bancari ed assicurativi, in ordine ai quali la capienza di uno dei contraenti potrebbe esser stata intesa quale catalizzatore per il raggiungimento di intese conciliative) oppure sulla natura tendenzialmente bagatellare di alcune controversie (come quelle in materia di condominio, divisione e risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa). Parimenti, non \u00e8 chiaro come possa armonizzarsi con il principio di uguaglianza la disparit\u00e0 di trattamento che si viene a creare fra parte istante e parte invitata, nella misura in cui la prima, nelle materie di cui all\u2019art. 5, comma I<em>-bis<\/em>, del D.Lgs. n. 28\/2010, \u00e8 tenuta, in ogni caso, ad avviare e a coltivare il procedimento di mediazione, quando la seconda \u00e8 autorizzata a disertarlo per giustificati motivi<em> ex<\/em> art. 8, comma IV<em>-bis<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In secondo luogo, la locuzione \u201c<em>chi intende esercitare in giudizio un\u2019azione relativa a una controversia in materia di<\/em>\u201d, contenuta nella previsione normativa in parola nella parte immediatamente anteriore all\u2019elencazione delle cause assistite dall\u2019obbligo di mediazione, sembra anch\u2019essa militare avverso un\u2019interpretazione espansiva della stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8, infatti, l\u2019oggetto della causa, ma la sola materia del contendere (con esclusione, pertanto, delle questioni che, pur attenendo al<em> thema decidendum<\/em>, non rappresentino la ragione scatenante il processo), a definire il perimetro di applicazione della condizione di procedibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ben pi\u00f9 ampie ed elastiche sono, a tutta evidenza, le norme istitutive di altri tentativi obbligatori di conciliazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad esempio:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">l\u2019art. 1, comma XI, della legge 31 luglio 1997, n. 249 attribuisce all\u2019Autorit\u00e0 per le garanzie nella nelle comunicazioni il potere di disciplinare <em>\u201ccon propri provvedimenti le modalit\u00e0 per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro\u201d;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">l\u2019art. 10 della legge 18 giugno 1992, n. 198, stabilisce che \u201c<strong><em>le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce di ci\u00f2, appare doveroso attribuire alle materie <em>ex<\/em> art. 5, comma I-bis, un significato fortemente ancorato al dato letterale, sottraendo all\u2019obbligo di mediazione controversie che, soltanto indirettamente si associano alle fattispecie tassativamente contemplate. Cos\u00ec, parrebbero liberamente azionabili in giudizio:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>&#8211; i contratti preliminari;<\/li>\n<li>&#8211; i contratti misti o atipici, la cui struttura intrinseca contenga frammentariamente elementi della causa di uno dei contratti menzionati dalla norma (ad esempio, i contratti di noleggio, di<em> rent to buy<\/em>, di rimessaggio o di posteggio di autoveicoli, ancorch\u00e9 possano sommariamente assimilarsi alla locazione o al comodato);<\/li>\n<li>&#8211; le transazioni intervenute su uno dei titoli negoziali o delle domande di risarcimento per cui la mediazione \u00e8 obbligatoria, come l\u2019azioni di rescissione per lesione<em> ex <\/em>art. 764 c.c. delle transazioni divisorie stipulate per la definizione dei diritti nascenti dalla successione o dalla divisione;<\/li>\n<li>&#8211; le richieste risarcitorie contro assistenti sociali che non esercitano la professione medica o sanitaria.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una riflessione meritano i processi introdotti tramite l\u2019esperimento di mezzi straordinari di impugnazione contro la sentenza che dirima una controversia su una delle materie per cui \u00e8 sancito l\u2019obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, qualora, s\u2019intende, la condizione di procedibilit\u00e0 non si sia gi\u00e0 perfezionata nei giudizi conclusisi con la decisione impugnata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La questione \u00e8 stata affrontata, e risolta in senso affermativo, in una revocazione straordinaria<em> ex <\/em>art. 395, n. 1), c.p.c. di un\u2019ordinanza di convalida di sfratto, in cui l\u2019impugnante lamentava che la decisione sarebbe stata emessa a causa del comportamento doloso adottato ai suoi danni dalla controparte (<strong>Trib. Roma, 21 gennaio 2015<\/strong>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 ragionevole ritenere, peraltro, che, nel caso di specie, la mediazione non potesse essere neppure delegata<em> iussu iudicis<\/em>, essendo in virt\u00f9 dei poteri<em> ex<\/em> art. 5, comma II, atteso che, per quanto concerne i giudizi di impugnazione, simile prerogativa \u00e8 consentita nel solo processo d\u2019appello.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 vero s\u00ec che l\u2019art. 400 c.p.c., a mezzo di disposizione di carattere generale, stabilisce che, innanzi al giudice della revocazione, si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogate da quelle specificamente riferite a tale mezzo di impugnazione; tuttavia, \u00e8 lecito ritenere che l\u2019art. 5, comma II, del D.Lgs. n. 28\/2010, nella parte in cui circoscrive la mediazione<em> iussu iudicis <\/em>ai soli giudizi di primo grado e d\u2019appello, sia destinata a prevalere sull\u2019art. 400 c.p.c., siccome cronologicamente posteriore, nonch\u00e9 dotata di caratteri di specialit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Simile decisione, peraltro non diffusamente argomentata, ma fondata alla stregua della mera riconducibilit\u00e0 della materia del contendere al catalogo<em> ex <\/em>art. 5, comma I<em>-bis<\/em>, non appare condivisibile, se sol si consideri come l\u2019improcedibilit\u00e0 debba essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d&#8217;ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (che non pu\u00f2 che essere quella del giudizio di primo grado), dovendo altrimenti reputarsi sanata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">V\u2019\u00e8, poi, un\u2019altra ragione, questa volta di carattere sistematico, che sconsiglia (se non impedisce) al Giudice di delegare la mediazione in siffatto contesto processuale. Infatti, essendosi gi\u00e0 formato un giudicato sulla<em> res <\/em>controversa, non ancora scalfito dall\u2019eventuale sentenza di revocazione, un ipotetico accordo amichevole raggiunto dalle parti in sede di mediazione disposta<em> iussu iudicis <\/em>potrebbe essere affetta dallo speciale vizio di annullabilit\u00e0<em>ex <\/em>art. 1974 c.c., quantomeno qualora si ritenesse che, ai fini di questa norma, l\u2019ignoranza del giudicato sia equiparabile alla convinzione della parte soccombente circa la revocabilit\u00e0 della sentenza definitiva. Senza contare, poi, che, anche qualora l\u2019art. 1974 c.c. non dovesse ritenersi applicabile, non sarebbe cos\u00ec insensato assumere l\u2019annullamento per dolo determinante<em> ex <\/em>art. 1439 c.c. dell\u2019accordo amichevole che la parte penalizzata dalla sentenza sia stata costretta a stipulare per prevenire conseguenze ancor pi\u00f9 deleterie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, \u00e8 plausibile assumere che il Giudice, proprio in ragione del particolare stadio processuale in cui si trova la controversia, non possa ritenere che l\u2019esperimento del tentativo di mediazione possa permettere alle parti di raggiungere l\u2019intesa e, dunque, di produrre gli effetti sostanziali che, tramite lo strumento giurisdizionale, sarebbero conseguibili con maggior dispendio di tempi e di energie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La parte onerata di promuovere e di coltivare il procedimento di mediazione.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se appaiono piuttosto evidenti i motivi per cui l\u2019onere di espletare il tentativo di conciliazione \u00e8 stato posto in capo a \u201c<em>chi intende esercitare in giudizio un\u2019azione<\/em>\u201d, non \u00e8 cos\u00ec chiaro chi rivesta tale qualit\u00e0 nei giudizi genericamente impugnatori, promossi cio\u00e8 allo scopo di rimuovere un provvedimento giudiziale sfavorevole all\u2019istante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso di pi\u00f9 frequente verificazione \u00e8 rappresentato dal processo di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale, come noto, si verifica un\u2019inversione fra i ruoli formali e sostanziali rivestiti dalle parti, nel senso che \u00e8 il debitore a ricoprire il ruolo di attore ed il creditore, resistendo alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, ad assumere la posizione processuale di convenuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul punto, gli interpreti sono divisi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo l\u2019orientamento maggioritario, \u00e8 l\u2019opponente, quale attore in senso formale, nonch\u00e9 titolare dell\u2019interesse ad evitare l\u2019estinzione del giudizio a cognizione piena, che renderebbe intangibile il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell\u2019art. 653, comma I, c.p.c. (la tendenziale equiparazione fra decreto ingiuntivo non opposto o irritualmente opposto e sentenza passata in giudicato \u00e8 predicata dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 valorizzando il principio della ragionevole durata del giudizio:<strong> Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2004, n. 4294; Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 2000, n. 849<\/strong>, l\u2019unico soggetto onerato di provocare il perfezionamento della condizione di procedibilit\u00e0. D\u2019altro canto, assume simile indirizzo ermeneutico, essendo il giudizio di opposizione rimesso alla libera scelta dell\u2019ingiunto, sarebbe paradossale addossare all\u2019ingiungente il compito di attivarsi per consentirne il proseguimento (<strong>Trib. Bologna, 20 gennaio 2015, in Giust. civ., 2015, 17 giugno; Trib. Firenze, 30 ottobre 2014; Trib. Rimini, 5 agosto 2014; Trib. Firenze, sez. III, 30 gennaio 2014<\/strong>). Tali principi dovrebbero valere, qualora si condividesse il descritto approccio interpretativo, per tutti i provvedimenti idonei ad acquisire l\u2019autorit\u00e0 di cosa giudicata, come, ad esempio, le ordinanze anticipatorie ex artt. 186-bis e 186-ter c.p.c..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad avviso della corrente esegetica minoritaria, invece, la perifrasi \u201c<em>chi intende esercitare in giudizio un\u2019azione<\/em>\u201d, con la quale il legislatore ha individuato la parte onerata, si riferisca al soggetto depositario della domanda giudiziale, cio\u00e8 della rivendicazione di carattere sostanziale da cui origina la lite, a prescindere che lo stesso, in ragione della specialit\u00e0 del rito prescelto, assuma il formale<em> vestimentum <\/em>di attore o di convenuto (<strong>Trib. Ferrara, 7 gennaio 2015; Trib. Firenze, 24 settembre 2014; Trib. Varese, sez. I, 18 maggio 2012; Trib. Lamezia Terme, 19 aprile 2012<\/strong>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non sarebbe casuale, in questa prospettiva, che la legge non parli n\u00e9 di attore, n\u00e9 di ricorrente, ma utilizzi una espressione che, ancorch\u00e9 pi\u00f9 articolata e complessa dal punto di vista letterale, alluda chiaramente ai concetti di domanda e di azione, che, a loro volta, sottintende la categoria del diritto soggettivo. Di converso, la proposizione dell\u2019opposizione costituisce s\u00ec un\u2019azione giudiziale, ma \u00e8 priva di qualsivoglia autonomia perch\u00e9 non \u00e8 rivolta alla tutela di un diritto soggettivo (salvo che non siano state spiegate richieste in via di riconvenzione), rappresentando unicamente la reazione del debitore all\u2019iniziativa giudiziale introdotta dal creditore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro, in una logica equitativa (che, comunque, potrebbe trovare spazio a fini interpretativi a livello di<em> analogia iuris ex <\/em>art. 12 preleggi), sembra particolarmente iniquo assegnare al debitore, che gi\u00e0 ha sofferto l\u2019emissione di un provvedimento<em> inaudita altera parte<\/em> ed al quale, quindi, \u00e8 stato garantito il diritto al contraddittorio soltanto in maniera differita, un onere che non trova supporto in un dato normativo dal tenore inequivocabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anzi, seguendo un ragionamento ancor pi\u00f9 stringente, si potrebbe insinuare che l\u2019adesione all\u2019avversa ricostruzione creerebbe un\u2019evidente \u2013 e razionalmente ingiustificabile \u2013 disparit\u00e0 di trattamento fra il creditore che agisca con rito monitorio e quello che preferisca intraprendere il percorso ordinario, con conseguente violazione dell\u2019art. 3 Cost., stante la difficolt\u00e0 di individuare un valore giuridico tale da privilegiare una situazione creditoria piuttosto che l\u2019altra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Parimenti, \u00e8 difficilmente armonizzabile con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza l\u2019assunto, implicitamente sostenuto dall\u2019orientamento maggioritario, per cui l\u2019attore che intenda esercitare una delle azioni giudiziali di cui all\u2019art. 5, comma I<em>-bis<\/em>, possa emanciparsi dall\u2019obbligo di mediazione semplicemente proponendo le proprie domande mediante ricorso per ingiunzione, in luogo dell\u2019ordinario processo a cognizione piena. Non \u00e8 facile comprendere, in altre parole, come l\u2019ordinamento possa assegnare al consociato il diritto \u2013 sostanzialmente potestativo \u2013 di sottrarre le proprie rivendicazioni giudiziali agli oneri stabiliti dalla legge, peraltro proprio nei casi in cui esso, optando per il rito sommario, gi\u00e0 fruisce di non indifferenti vantaggi. Allo stesso modo, non \u00e8 agevole individuare la ragione per cui l\u2019interesse pubblicistico alla riduzione del contenzioso giudiziale dovrebbe svanire (o, comunque, assumere un\u2019intensit\u00e0 soltanto recessiva) in ragione della mera decisione del creditore di avvalersi del rito sommario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di contro, non sembrano ricorrere ostacoli, n\u00e9 tantomeno manifestarsi timori di illegittimit\u00e0 costituzionale, nell\u2019assegnazione all\u2019opposto del dovere di attivarsi a fini conciliativi, essendo evidente che lo stesso, pur avendo gi\u00e0 conseguito il richiesto<em> petitum <\/em>immediato (ossia l\u2019emanazione del decreto ingiuntivo), ha interesse alla sua conservazione; e, di converso, non appare abnorme che tra gli oneri attribuiti all\u2019opposto (che, non si dimentichi, ha gi\u00e0 fruito di un provvedimento a contraddittorio posticipato) figurino anche gli obblighi di mediazione, pena la revoca del decreto nell\u2019ipotesi in cui essi non siano onorati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019altronde, visto che il processo di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo un insegnamento ormai granitico (<strong>Cass. civ., sez. I, 14 aprile 2011, n. 8539; Cass. civ., S.U., 9 settembre 2010, n. 19246<\/strong>), non configura una vera e propria impugnazione ovvero un giudizio di stretta legittimit\u00e0, ma tende a sovrapporsi ed a sostituire integralmente il procedimento monitorio, allora il Giudice del processo a cognizione piena \u00e8 comunque tenuto a pronunciarsi sulla fondatezza della domanda spiegata<em> inaudita altera parte <\/em>dal creditore\/opposto e, conseguentemente, dovr\u00e0 altres\u00ec verificare se tale domanda sia ancora proponibile ovvero sia divenuta improcedibile per il mancato avveramento di una condizione legale (ossia l\u2019esperimento del procedimento di mediazione civile e commerciale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seguendo lo stesso percorso argomentativo, potrebbe assumersi che, anche nel caso in cui il procedimento di mediazione venga disposto in appello, sia il titolare del diritto sostanziale, ancorch\u00e9 vincitore in primo grado, a doversi attivare conformemente alle richieste del Giudice e che, in difetto di tempestiva assoluzione di tale onere, la sentenza appellata vada riformata in ragione del sopravvenuto difetto della condizione di procedibilit\u00e0 della domanda, mancando la quale nessun giudizio di merito pu\u00f2 essere pronunziato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fonte:\u00a0http:\/\/www.quotidianogiuridico.it\/documents\/2015\/12\/22\/mediazione-giurisprudenziale-la-rassegna-delle-ultime pronunce#Laparteoneratadipromuovereedicoltivareilprocedimentodimediazione<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019anno che sta per chiudersi \u00e8 stato per la mediazione un anno complesso e articolato, fatto di modifiche normative, ma soprattutto di interventi dei giudici di merito L\u2019anno che sta per chiudersi \u00e8 stato per la mediazione un anno complesso e articolato, fatto di modifiche normative, ma soprattutto di interventi dei giudici di merito che &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"http:\/\/www.conciliazionecila.it\/blog\/174\/\" class=\"more-link\">Continue reading<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Mediazione giurisprudenziale: la rassegna delle ultime pronunce&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":175,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20,3],"tags":[13,39],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.5 - 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