Quanto risparmia il contribuente grazie alla mediazione tributaria?

Trovare un accordo in mediazione con l’Amministrazione Finanziaria si rivela spesso un’occasione da non perdere, soprattutto da un punto di vista finanziario, dato che la media di abbattimento dell’importo dovuto è di circa il 75%.

Chiunque voglia impugnare in giudizio un accertamento fiscale (anche degli enti locali) o un «silenzio rifiuto» su un’istanza di rimborso, di importo pari o inferiore a 50.000 euro deve prima tentare l’accordo con l’ufficio, pena l’improcedibilità del ricorso.

Il limite di valore di 50.000 euro va calcolato in riferimento al solo importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni. In caso invece di controversie relative esclusivamente ad un atto di contestazione sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

L’istanza di reclamo/mediazione va notificata allo stesso Ufficio che ha emesso l’atto di accertamento, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto che il contribuente intende impugnare.La notifica dell’istanza produce innanzitutto l’effetto di interrompere, per 90 giorni, il decorso del termine di decadenza per l’impugnazione in giudizio dell’atto.

A tale termine si applica anche la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Laddove la mediazione si concluda favorevolmente, il contribuente dovrà versare l’importo concordato (o la prima rata, in caso di pagamento dilazionato) entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. In tali ipotesi, le sanzioni tributarie saranno ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

L’Amministrazione finanziaria, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta. Tale possibilità non deve essere sottovalutata dal contribuente. Per i contribuenti è infatti senz’altro spesso conveniente, anche economicamente, chiudere anticipatamente il contenzioso con un accordo con l’Amministrazione, evitando così le spese legali (spesso superiori allo stesso importo oggetto di contestazione), l’incertezza del contenzioso e beneficiando anche della riduzione delle sanzioni.

Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando facciamo due calcoli.

Lo stesso Direttore Centrale del contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ricordava lo scorso anno in un’intervista che nel 35% dei casi l’Ufficio ridetermina la pretesa (ammettendo dunque la parziale erroneità del recupero), in circa il 25% il contribuente accetta la pretesa (con però la riduzione delle sanzioni) e nel residuo (cioè circa il 40%) l’Agenzia procede ad annullare completamente gli atti in quanto illegittimi.

Per fare un esempio sugli effetti finanziari effettivi della mediazione evidenziamo quanto segue:

importo accertato, 10 + 10 di sanzioni = 20;
importo a seguito dell’accordo, 4,3 (abbattimento del 57%, che è la media di abbattimento rilevata in Agenzia delle Entrate su tali tipi di atti) + 1,5 di sanzioni (35% calcolate sul nuovo importo oggetto di accordo [35% di 4,3]) = 5,8.Insomma un’occasione da non perdere.
Soprattutto a fronte di una giustizia tributaria che, oggi, è spesso un terno al lotto.
A fronte dunque di una media di abbattimento/ “sconto” del 57%, abbiamo un abbattimento/ “sconto” effettivo finanziario di circa il 75%.

 

https://www.laleggepertutti.it/168405_quanto-puo-fare-risparmiare-al-contribuente-la-mediazione-tributaria

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