LE PROSPETTIVE DI CRESCITA PER ADR E MEDIAZIONE CIVILE

L’attuale “clima” istituzionale potrebbe rappresentare l’avvio per una nuova fase di rilancio dei sistemi di risoluzione alternativi nelle controversie civili e commerciali.

L’ultimo miglio del Governo per la Riforma del settore civile

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nelle scorse settimane, in occasione della  Convention Nazionale della Cassa Forense, ha sottolineato che “già con l’ipotesi del voto in autunno, saremmo stati in grado di approvare cose importanti, ma adesso, con qualche mese in più, possiamo fare qualche ulteriore passo. Le riforme che abbiamo portato avanti sono infatti quasi tutte all’ultimo miglio e i prossimi mesi saranno preziosissimi per la loro approvazione” ribadendo che “al senato ci sono il testo per il settore civile e quello per il fallimentare”.

Il Guardasigilli, soffermandosi sulle difficoltà socio economiche dell’avvocatura italiana, ha ribadito che un possibile nuovo percorso virtuoso è associabile allo sviluppo delle ADR e della mediazione civile, che sono sempre di più oggetto d’interesse nel mondo imprenditoriale.

La notizia appare di rilievo considerando che la mediazione civile e commerciale non ha più scadenze ed è parte integrante del nostro ordinamento giuridico.

 Come si svolge il procedimento di mediazione

La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, è designato un mediatore ed è fissato un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione (non oltre trenta giorni dal deposito della domanda).
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.

Per la mediazione obbligatoria, il mancato accordo in sede di primo incontro di programmazione vale come tentativo di mediazione esperito ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, comma 2 cpc.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice condanna la parte costituita, che non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una somma pari al contributo unificato.

Come potrebbe cambiare la mediazione

Il Governo ha già un analisi completa sullo stato dei sistemi di risoluzione alternative delle controversie e un piano di linee guida strutturate ed argomentate.

Occorre ricordare, infatti, che è stato svolto un lavoro, durato mesi, conclusosi a gennaio 2017 con delle precise proposte normative, da parte della Commissione di studio  sulle ADR, voluta dal ministro della Giustizia, presieduta dal prof. Guido Alpa.

I macrotemi affrontati nel Report sono stati l’Arbitrato, la Mediazione, la Negoziazione assistita e la Volontaria giurisdizione.

Tra le proposte in tema di mediazione civile la Commissione ha evidenziato che:

  • occorre superare l’dea di una fase preliminare meramente informativa, rendendo effettivo e operativo l’incontro sulla mediazione, in tal modo accogliendo la giurisprudenza prevalente;
  • si debba inserire l’obbligo di partecipazione delle parti di persona, non sostituibili dagli stessi avvocati difensori, così da consentire la riattivazione della comunicazione tra le parti;
  • il giudice debba motivare, brevemente, il rinvio delle parti in mediazione, indicando le ragioni della scelta e gli indici di mediabilità della controversia, aiutando, in tal modo, il successiva attività del mediatore;
  • debba introdursi  il divieto per il mediatore di formulare una proposta qualora la parte convocata non sia comparsa.

Segnali positivi dalle istituzioni europee

Un altro indicazione significativa arriva dal CEPEJCommissione Europea per l’Efficienza della Giustizia, che dopo un periodo di vuoto istituzionale, ha ricostituito il gruppo di lavoro sulla mediazione. Il CEPEJ è istituito con il fine di migliorare la qualità e l’efficienza dei sistemi giudiziari europei (gli Stati membri del Consiglio d’Europa) ed accrescere in tal modo la fiducia degli utenti nei meccanismi di giustizia.

Il nuovo mandato assegnato al GDL sulla mediazione prevede di facilitare il processo di produzione di nuove raccomandazioni  da parte della Commissione dei Ministri degli Stati membri.

Per raggiungere l’obiettivo occorre che il team sulle ADR valuti lo status e le possibili implementazioni su mediazione penale, mediazione civile, mediazione familiare e i sistemi di risoluzione alternative nelle controversie tra pubblica amministrazione e privati, negli Stati  in cui sono utilizzate le linee guida del CEPEJ.

FONTE: http://leggioggi.it

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