I NUOVI DATI SULLA MEDIAZIONE AGGIORNATI AL PRIMO TRIMESTRE 2017

L’aggiornamento statistico fornisce il quadro complessivo della mediazione confermandone il TREND POSITIVO.

Dopo aver incassato la stabilizzazione definitiva con la conversione del decreto Legge n.50 del 2017,  “c.d. manovrina finanziaria”, la mediazione civile torna in primo piano.
E lo fa con i numeri diramati dal Ministero della Giustizia – Dipartimento di Statistica – che descrivono una mediazione sostanzialmente in linea con gli anni precedenti quanto a procedimenti avviati (51.905 nel primo trimestre 2017 rispetto ai 52.763 nel 2016, al netto dei dati forniti dall’Organismo Outlier).
Nel dettaglio, la statistica assegna il predominio dei procedimenti iscritti alle liti in materia bancaria (18,6%), diritti reali (14,8%), condominio (11,9%), locazione (11,4%), con in coda le richieste di risarcimento danni da diffamazione (0,9%), comodato (1,9%) e contratti finanziari (3,8%).
Nel complesso rimane stabile il tasso di raggiungimento dell’accordo che si attesta intorno al 42% quando le parti entrano in mediazione: gli ambiti in cui è più facile trovare un accordo continuano ad essere i diritti reali (51%), locazione (51%), comodato (46%), divisione (45%), successioni ereditarie (41%).
Pochi gli accordi nelle liti bancarie o finanziarie, assicurative e responsabilità medica (mediamente sotto il 10%) e per cause ben conosciute agli operatori del settore.
Un profilo tutto da approfondire riguarda la mediazione delegata che nel 2016 ha toccato quota 19 mila provvedimenti di rinvio disposti dal giudice (nel 2014 erano circa 4.700), di cui il 91% demandati per improcedibilità della domanda e il 9% demandati nelle materie non obbligatorie.
E’ interessante notare come il tasso di conclusione di un accordo nelle mediazioni demandate (per materie non obbligatorie) è di poco inferiore a quello delle mediazioni obbligatorie (22% contro 23%).
Eppure nelle demandate (su materie non obbligatorie) è il giudice stesso a ravvisare i presupposti della mediazione invitando le parti ad avviare effettivamente un percorso conciliativo del cui esito (negativo, le parti) non sembrano preoccuparsi dinanzi al giudice.
Evidentemente non sempre il magistrato riesce a far comprendere l’importanza del suo provvedimento e l’opportunità di un accordo amichevole in mediazione.
Sul punto sarebbe utile approfondire una prassi virtuosa percorsa dal giudice Massimo Moriconi (Tribunale di Roma) con la “mediazione guidata” – alternativa alla proposta ex art. 185 bis cpc -, che ha visto ridurre notevolmente il carico dei processi pendenti sul proprio ruolo.
A differenza della proposta ex art.185 bis cpc  di difficile applicazione per il tempo necessario allo studio del fascicolo e per il rischio che il giudice possa smentirsi con la sentenza emessa a distanza di anni, nella mediazione guidata, il giudice che pure studia il fascicolo, non arriva alla determinazione esatta (la proposta) del bene della vita, ma indica in modo specifico i pro e i contro delle posizioni delle parti e indica i parametri su cui la discussione delle parti in mediazione dovrebbe fare riferimento e se del caso entro che parametri trovare un accordo sul bene della vita (ipotizziamo una somma di denaro).
Certo, siamo sempre nell’ambito delle posizioni processuali (che operano su un piano differente rispetto agli interessi e ai bisogni che emergono in mediazione), eppure la presa di posizione del giudice non potrà non influenzare il rapporto col mediatore e con le parti che a questo punto ci penseranno bene prima di rifiutare ragionevoli soluzioni transattive.

FONTE: 101mediatori

Loading

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *