L’AZIENDA SANITARIA DEVE FARSI PARTE ATTIVA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

TRIBUNALE di ROMA
Sezione XIII civile
ORDINANZA

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Si ritiene che in relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte.
Il Giudice pertanto, ammessa la documentazione prodotta, si astiene, allo stato degli atti, sia dall’attribuire al consulente tecnico ulteriori quesiti sia dall’ammettere qualsivoglia prova orale.
Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.
Lo si dice in quanto la condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 convertito nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.
Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.
La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.
In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.
Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.
Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.
Trattandosi di azienda sanitaria, si ricorda che, laddove ciò dovesse essere utile per pervenire ad un accordo conciliativo, non vi sono ostacoli a che il funzionario delegato possa gestire la procedura e, nell’ambito dei poteri attribuitigli, concludere un accordo.
Ricorrendone i presupposti, anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali per l’attuazione dei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attuazione dell’art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” circolare DFP 33633 10/08/2012 n. 9/2012 per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Vale altresì sottolineare che l’eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell’amministrazione pubblica la potrebbe esporre a
danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo su una proposta del giudice o mediatoria comparativamente valutata rispetto al contenuto della sentenza.
Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti.
Va infine precisato che la proposta del Giudice è in questa fase illuminata da una dose di equità che è propria solo di questa fase.
Alle parti si assegna termine fino alla data del 31.1.2014 per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.
Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decreto; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr. legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.
Viene infine fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai fini degli artt.91 e 96 III° cpc, e di quant’altro.
P . Q . M .
– INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta
che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla data del 31.1.2014;
– DISPONE che le parti, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, procedano alla
mediazione della controversia;
– INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini
di cui all’art.4, co.3° co.decr.lgsl.28/2010;
– INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la
mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le
conseguenze previste dalla norma stessa;
– FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine indicato supra
per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di
quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del
dec.lgs.28/10;
– RINVIA all’udienza del 29.5.2014 h.10,15 per quanto di ragione.-
Roma lì 24.10.2013
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi
PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL’ART.185 BIS CPC
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento,
ritenutolo opportuno,
considerato che è stata disposta ed acquisita consulenza tecnica di ufficio approfondita e motivata;
viste le varie posizioni della giurisprudenza in relazione all’assenza del consenso informato;
considerato che nel caso di specie il decesso non è avvenuto se non a distanza di significativo e consapevole distacco temporale rispetto ai primi atti sanitari su xxxx, successivamente deceduto;
P R O P O N E
il pagamento da parte della USL RSL G delle somme di seguito indicate, oltre ad
€.20.000,00 più accessori per compensi, oltre al pagamento per intero delle spese di consulenza
tecnica di ufficio.
Spese di causa compensate quanto alla Regione Lazio.
G.. : €.315.000
N. : €.265.000
N. : €.265.000
F. M. R. €.130.000 ciascuna
Il Giudice

 

Fonte: 101mediatori

Loading

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *