A CHI SPETTA LA MEDIAZIONE NELL’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO?

A far parlare di se è ancora una volta il problema di quale sia la parte onerata ad avviare la mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Tale problema non è stato risolto neanche dalla Cassazione e ha diviso i tribunali.

Il problema nasce dalla dizione poco chiara della legge sulla mediazione obbligatoria secondo cui la condizione di procedibilità non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa la fase di opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. La legge non chiarisce quindi a chi competa l’onere di attivare la mediazione: al debitore-opponente o al creditore-opposto? Cosa succede, quindi, una volta che il giudice dell’opposizione si sia pronunciato sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nessuna delle parti abbia avviato la mediazione obbligatoria?

Secondo la Cassazione è l’opponente a decreto ingiuntivo che deve depositare la domanda di mediazione: se non ottempera il decreto ingiuntivo diverrà definitivo e, se non vi provvede, il decreto diventa definitivo e quindi esecutivo. La Corte ha detto che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto una controversia soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione, l’onere di attivare il procedimento di mediazione ricade sul debitore opponente”. Poiché “attraverso il decreto ingiuntivo, l’attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo”, l’onere della mediazione obbligatoria deve gravare sull’opponente perché è l’opponente “che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga”.

La tesi contraria invece fa leva sul fatto che l’opposizione a decreto ingiuntivo non determina un’inversione dell’onere della prova, per cui la parte attrice sostanziale resta pur sempre il creditore; pertanto su quest’ultimo spetterebbero tutti gli oneri che attengono all’attivazione del giudizio, ivi compresa la mediazione. Contro tale interpretazione viene però ricordato che l’inversione dell’onere della prova riguarda solo la fase istruttoria, ma non tutto il resto dell’iter processuale, ricadendo l’impulso processuale solo sul debitore.

Per il Tribunale di Vasto “la logica sottesa alla scelta legislativa di circoscrivere il perimetro applicativo della mediazione obbligatoria va rinvenuta nella volontà di differenziare i casi in cui la domanda, quand’anche relativa ad una delle materie indicate nell’art. 5, comma 1-bis, veicoli in giudizio un diritto di credito che abbia quelle caratteristiche tali da poter essere tutelato in via monitoria, dai casi in cui la stessa domanda riguardi un credito privo dei predetti requisiti, prevedendo una condizione di procedibilità solo per questi ultimi, ma non anche per i primi”.

Per il giudice, quelle caratteristiche del diritto di credito “permangono inalterati” per tutta la durata del giudizio di opposizione ed “hanno già costituito oggetto di una cognizione sommaria esitata in una valutazione positiva da parte del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo”.

Ecco allora che la scelta di onerare l’opponente di attivare la mediazione “assolve ad una funzione dissuasiva di opposizioni pretestuose”.

Quindi, per il tribunale:

“colui che ha interesse e motivi per contestare l’esistenza di un credito prima di far valere le proprie ragioni in sede giudiziale, avrà dunque l’onere di tentare l’esperimento della procedura di mediazione, come occasione privilegiata di cui il debitore può usufruire per comporre amichevolmente la controversia e cogliere una chance di soluzione del conflitto alternativa alla tutela giurisdizionale che intende chiedere”.

 

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/128768_a-chi-spetta-la-mediazione-nellopposizione-a-decreto-ingiuntivo

 

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